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Soprassicurazione

Nell’ambito delle assicurazioni contro danni e furto, il termine Soprassicurazione indica una situazione in cui il valore della cosa assicurata (= valore assicurato) dichiarato dall’assicurato nella polizza è superiore al valore effettivo dei beni al momento in cui questi hanno subito il danno.

Per inquadrare meglio la definizione e la disciplina giuridica della soprassicurazione, è necessario considerare che il diritto assicurativo è retto dal cosiddetto principio indennitario. Vale a dire che in caso di sinistro, la somma liquidata dall'assicuratore a beneficio dell'assicurato a titolo di risarcimento danni deve avere mera natura riparatoria, di copertura del danno subito: l’assicurato, in pratica, non deve trarre lucro dal danno occorsogli, non deve poter avere interesse a che questo si verifichi. Ecco perché l’art. 1908 c.c. stabilisce che: nell’accertamento del danno “non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Mentre l’art. 1905 precisa che: “il pagamento (... dovuto dall’assicuratore) non può, in nessun caso, superare l’entità del danno subito dall’assicurato”.

Tali norme limitative della responsabilità dell’assicuratore trovano parimenti applicazione nei casi di:

  • sopra-assicurazione
  • sotto-assicurazione 

A proposito, in particolare, dell’ipotesi di sopra-assicurazione, l’art. 1909 c.c. specifica che − in caso di sinistro − l’assicuratore sarà tenuto a risarcire il cliente solo per la cifra corrispondente al valore reale dei beni assicurati (e non a quello dichiarato in contratto). Lo stesso articolo punisce, poi, con l’invalidità il contratto di assicurazione in cui l’assicurato abbia dolosamente attribuito ai beni un valore superiore a quello reale.

In generale, il criterio per la liquidazione del danno si fonda, dunque, sugli accertamenti peritali relativi al valore del bene nel momento in cui il sinistro si è verificato. L’unico caso in cui il valore dedotto al momento della conclusione del contratto assicurativo rileva ai fini della determinazione della cifra risarcibile, si dà nell’ipotesi in cui questo risulti da una stima accettata per iscritto da entrambi i contraenti.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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