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Rc professionale

Stipulare un'assicurazione RC professionale è divenuto obbligatorio da quando è entrato in vigore il D.P.R. 137/2012. La norma mira a proteggere tutti coloro che si dedicano alla libera professione, come ad esempio medici, commercialisti, amministratori di condominio, geometri, architetti ecc., nell'eventualità che questi causino un danno, anche minimo come la perdita di un documento, ai propri clienti.

Come ben evidenziato dall'art. 5 del decreto sopra menzionato, l'obbligatorietà scatta per tutti i coloro che sono iscritti all'albo professionale. La polizza deve risultare attiva dal momento in cui si accetta l'incarico, quindi dal momento della stipula contrattuale tra cliente e professionista.

Ogni professionista deve mettere a conoscenza il proprio cliente del numero e degli estremi della polizza e del massimale da questa coperto.

Le assicurazioni per RC professionale servono quindi a garantire tutti i lavoratori autonomi dagli eventuali rischi connessi all'esercizio della propria attività lavorativa.

Per essere più precisi devono coprire in generale:

  • danni patrimoniali
  • responsabilità civile
  • responsabilità contrattuale
  • colpa lieve
  • colpa grave
  • violazioni della privacy
  • colpe di dipendenti o collaboratori
  • diffamazione e ingiurie
  • varie ed eventuali previste comunque per legge.

L'obbligo di stipulare tale polizza grava anche sulle società tra professionisti. Sono invece esonerati gli avvocati iscritti all'albo ed i praticanti legali dotati di patrocinio e non, come espresso dalla circolare INAIL datata 3 marzo 2014.

Se un professionista vincolato per la legge alla stipula della polizza non si assicura, oltre ad assumersi personalmente le conseguenze delle sue azioni, ossia risarcire di tasca propria un eventuale danno, l'ordine di appartenenza può semplicemente richiamarlo oppure sanzionarlo.

Perché la polizza tuteli il professionista in modo adeguato, tra le clausole contrattuali, una che non può mancare è la clausola colpa grave che protegge dai danni causati per negligenza, imprudenza e imperizia o per mancata osservanza di leggi, regolamenti e ordini pubblici.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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