Rc postuma
Con l'espressione rc postuma si indica la responsabilità civile che si attiva con una polizza che opera in regime di efficacia retroattiva. Di norma, le polizze che riguardano la responsabilità civile attivano la loro efficacia dal momento della sottoscrizione in avanti, secondo la regola del cd. claims made.
La stipula tra contraente e compagnia di assicurazioni s’intende, dunque, perfezionata con efficacia temporale valida per il futuro, tutte le volte in cui non si specifichi una condizione di operatività diversa.
Al contrario in un contratto con responsabilità postuma, si può prevedere la possibilità di far operare la polizza in modalità retroattiva, estendendo la sua efficacia a fatti intervenuti anteriormente. Tale copertura può estendersi da alcuni mesi fino ad alcuni anni anteriori. In questi casi, il soggetto risponde con responsabilità civile posticipata a fatti accaduti anteriormente rispetto alla stipula del contratto.
In definitiva, la responsabilità contenuta all’interno di questa tipologia di polizza interviene dopo il compimento di danni che sono stati cagionati a persone o beni dopo il loro compimento. La causazione del vizio o del danno può derivare da:
- atto lesivo,
- installazione, nei casi di difetto di prodotti acquistati,
- produzione, per le circostanze di difetti di fabbricazione di un bene,
- vendita.
Esempio tipico di una polizza postuma che ha efficacia decennale retroattiva è quella Globale Fabbricati e contempla tutte le possibilità lesive derivanti dai rischi tecnologici ad essi ricondotti.
Nei casi di rovina della struttura edificata, in particolare, la responsabilità del soggetto costruttore si estingue in dieci anni dal momento in cui l’edificio è stato ultimato. Tale circostanza particolare è contemplata all’interno del Codice Civile, alla voce dell’art. 1669.
Questa peculiare garanzia assicura gli acquirenti o utilizzatori del bene contro i danni strutturali che la costruzione subisce per via di vizi riguardanti il suolo oppure per veri e propri difetti costruttivi. Salvo diverso accordo, restano esclusi i danni alle parti accessorie.
Ultimo aggiornamento novembre 2019