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Polizza di Assicurazione

La polizza di assicurazione è un documento ufficiale che sancisce la stipula del contratto assicurativo, sottoscritto e firmato sia dall'assicuratore che dal contraente. In essa devono essere riportate tutte le condizioni contrattuali e vi devono essere chiaramente descritte le eventuali clausole specifiche.

In generale in un contratto di polizza assicurativa si distinguono tre parti

  • Contraente: è il soggetto che stipula la polizza, obbligandosi a pagare il premio e acquisendo il diritto di scegliere assicurato e beneficiario;
  • Assicurato: è il soggetto che viene tutelato da un rischio specifico;
  • Beneficiario: è il soggetto che godrà del beneficio della polizza, nel caso in cui si manifesti l'evento assicurato.

Le tre figure contrattuali possono coincidere o meno.

Il contratto di assicurazione può riguardare il ramo vita o il ramo danni. Le prime vengono stipulate affinché l’assicurato o il contraente (le figure possono coincidere) possa tutelarsi da specifici eventi, quali ad esempio la morte o il superamento di una determinata età, mentre il ramo danni garantisce il soggetto assicurato da eventi che possono danneggiare i singoli beni, la persona o il patrimonio.

In quest’ultima categoria rientra la cosiddetta responsabilità civile auto (RC Auto), una copertura che permette ai guidatori di garantirsi dai rischi derivanti da eventuali danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

L'RC Auto deve essere stipulata obbligatoriamente, in quanto imposta dalla legge. La polizza non rimborsa il danno sopportato dall’assicurato, ma risarcisce in sostituzione di colui che danneggia nei limiti previsti da un massimale, che attualmente è di 1,22 milioni di euro per danni alle cose e 6,070 per quelli alle persone (prima del 2017 era rispettivamente di uno e cinque milione di euro).

Sono previste delle sanzioni amministrative pesanti per chi circola con un mezzo non assicurato. Nella guida "Cosa accade se si circola con l'assicurazione scaduta?" abbiamo evidenziato che le Forze dell’Ordine possono multare il trasgressore per una cifra compresa tra gli 849 e i 3.396 euro e sequestrargli il veicolo. L’importo da versare può essere ridotto della metà se il premio assicurativo viene regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla fine del periodo di tolleranza (così come stabilito dall’articolo 193 del Codice della Strada), oppure qualora si provveda entro trenta giorni dalla contestazione della violazione alla demolizione del mezzo.

Ultimo aggiornamento giugno 2020

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