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Periodo di carenza

Secondo la terminologia dei contratti assicurativi, per periodo di carenza s’intende un arco temporale che intercorre fra la data di sottoscrizione della polizza e l’effettiva decorrenza delle garanzie in essa contenute.

Il periodo di sospensione, o di carenza, viene parimenti definito periodo di aspettativa ed è frequentemente utilizzato nei contratti:

  • del ramo malattia o assistenza sanitaria,
  • del ramo vita,
  • di Rca.

Affinché si possa evitare di incorrere in contraenti che stipulano un contratto con l'intento di ricevere assistenza medica per malattie già note, la garanzia di norma viene rinviata per un dato tempo, definito appunto tempo di carenza. La durata di tale margine temporale di mancata copertura varia tra una compagnia di assicurazioni e l’altra, ma in genere ha una durata di sei mesi.

Durante questi sei mesi non è possibile, infatti, ottenere un eventuale risarcimento per malattia o morte sopraggiunta. Nel caso specifico in cui la morte avvenga per contrazione della malattia HIV, inoltre, il periodo di carenza si allunga da sei mesi a cinque anni.

La logica sottostante a tale sospensione indica che, se il contraente versa in uno stato di salute precaria, non è possibile procedere con la stipula di una polizza sanitaria o vita, perchè sarebbe come frodare l'assicurazione.

Dunque, condizione preordinata alla possibilità di procedere con la sottoscrizione di un contratto assicurativo che possa coprire le spese mediche, le cure e l’assistenza sanitaria dello stipulante, è uno stato di salute generale.

In ambito Rc si verifica la medesima ipotesi di carenza. Anche in questa circostanza, il periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione della polizza assicurativa auto è limitato al risarcimento eventuale di pochissime e limitate circostanze. Il contratto, dunque, non opera immediatamente dopo la sua sottoscrizione.

Nell’ipotesi di sinistro durante tale periodo, la compagnia assicuratrice non paga il risarcimento dovuto.

La necessità di frapporre un periodo di vacanza tra l’assunzione delle garanzia e l’effettiva operatività delle stesse risiede nel prevenire le ipotesi di sottoscrizioni in fronde alla compagnia di assicurazioni.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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