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Libera prestazione di servizi

La libera prestazione di servizi è − insieme alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, e al libero stabilimento − una delle libertà fondamentali che informano l’Unione Europea, introdotte già nel 1957 dal Trattato Istitutivo della CEE. La ratio della norma risponde al generale principio di non discriminazione fra cittadini/lavoratori/imprenditori dell’UE in base alla nazionalità.

Parlando in particolare del settore assicurativo, la libertà di prestazione di servizi consiste nella facoltà per una società assicurativa o per un assicuratore libero-professionale di esercitare la propria attività in un Paese diverso da quello in cui ha sede o residenza (che sia uno Stato Membro dell’UE o uno Stato terzo), alle medesime condizioni vigenti per professionisti e compagnie interni a quello stesso Paese.

La prestazione libera dei servizi è subordinata semplicemente alla previa comunicazione all’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni del Paese di origine, da parte del professionista o dell’impresa assicuratrice che intenda temporaneamente svolgere la propria attività in un Paese straniero (per le compagnie italiane, per esempio, è necessario informarne preventivamente l’IVASS).

È importante sottolineare, nel diritto europeo, una differenza sostanziale esistente fra:

Nel primo caso, si ha infatti un’attività di tipo statico e continuativo: per un periodo piuttosto prolungato (se non in maniera definitiva), cioè, la compagnia assicurativa o il privato assicuratore decide di insediarsi stabilmente nel territorio di un altro Stato Membro − magari aprendo qui una filiale, un’agenzia, una succursale (si tratta della cosiddetta Libertà di Stabilimento Secondaria), o traslocandovi del tutto la propria sede principale (Libertà di stabilimento Primaria).

Il regime di libera prestazione dei servizi, dal carattere più dinamico, risponde invece a una necessità molto circoscritta nel tempo − che vede un trasferimento solo temporaneo od occasionale nel Paese estero, o addirittura la semplice prestazione del servizio "a distanza”, senza alcun trasferimento dell’esercente.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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