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Esonero pagamento premio in caso di malattia grave

L'esonero pagamento premio in caso di malattia grave è una garanzia complementare che può essere aggiunta a determinate polizze del ramo vita.

La finalità di questa copertura è di assicurare al contraente la cessazione del versamento del premio, continuando però ad ottenere i benefici del contratto, nel caso in cui si ammalasse gravemente.

La malattia grave deve essere diagnosticata all'assicurando durante il corso della durata contrattuale e deve essere formalizzata da un medico specialista nell'ambito di riferimento. La data a cui fare riferimento è quella espressamente indicata nella documentazione medica, tra cui anche la cartella clinica, che deve essere obbligatoriamente fornita all'assicurazione al momento della denuncia.

Risulta quindi importante comprendere i casi che rientrano nella definizione di malattia grave. A livello generale si può dire che possono essere considerate gravi le seguenti patologie:

  • infarto del miocardio
  • ictus
  • cancro

Pur restando nell'ambito di queste malattie sono da escludere invece i casi di:

  • attacco ischemico transitorio
  • danni cerebrali dovuti ad un infortunio, ad un'infezione virale o batterica, ad emicrania a a malattia infiammatoria demielinizzante
  • ictus silenti asintomatici riscontrati solo su Tac
  • scompensi cardiaci
  • dolore toracico non cardiaco
  • angina e angina instabile
  • miocardite
  • pericardite
  • lesione miocardica da trauma

Ovviamente tutte le assicurazioni escludono l'applicazione di tale garanzia nel caso in cui la malattia fosse già stata diagnosticata all'assicurato prima della stipulazione del contratto. Costituiscono anche causa di esclusione:

  • l' intossicazione conseguente all'abuso di alcol, di sostanze allucinogene e di psicofarmaci e stupefacenti non utilizzati a fini terapeutici;
  • i trattamenti estetici tra i quali sono ricomprese le cure dietetiche dimagranti;
  • gli atti dolosi compiuti dal contraente che portano alla comparsa di una delle malattie gravi coperte;
  • la sindrome di immunodeficienza acquisita (Aids) e tutte le altre patologie ad essa connesse;
  • la partecipazione attiva del contraente a fatti di guerra non imposti ed organizzati dal Ministero italiano.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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