Assicurazioni plurime
Si parla di assicurazioni plurime (o cumulative) quando vengono stipulate separatamente più polizze assicurative presso diverse compagnie per coprire un bene dallo stesso rischio. Si pensi, ad esempio, alla stipula di un’assicurazione cumulativa che protegge contro il furto dei beni della propria casa oppure che garantisce il valore dell’auto in caso di incendio.
Le assicurazioni cumulative sono disciplinate dall’articolo 1910 del Codice civile, che evidenzia come l'assicurato abbia l’obbligo di dare avviso di tutte le polizze a ciascun assicurazione. Lo stesso articolo specifica che “se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità”.
Nel caso di una polizza plurima che garantisce un oggetto si parla di assicurazione di cose, mentre quando tutela una persona fisica o salvaguarda l’intero patrimonio si parla rispettivamente di assicurazione contro i danni alla persona e assicurazione del patrimonio.
Quando si verifica il sinistro, l’assicurato è tenuto a denunciarlo a tutte le società assicurative. Egli può chiedere l’indennità a ciascuna agenzia in base al rispettivo contratto stipulato, con le somme complessivamente riscosse che non devono superare l'ammontare del danno.
Ad esempio, ipotizziamo che il proprietario di un appartamento abbia stipulato sull’immobile due assicurazioni scoppio e incendio. Supponiamo che la casa abbia subito un danno da fuoco per 10.000 euro e che ogni assicuratore debba risarcire una quota di 5 mila euro: se il danneggiato riceve da una delle compagnie la somma di 4 mila euro (a causa della presenza di una franchigia), potrà richiedere all’altra i 6 mila euro del danno residuo. Tuttavia, la società che ha pagato di più ha diritto di regresso nei confronti dell’altra, in quanto il danno deve essere risarcito proporzionalmente.
L’assicurazione plurima non deve essere confusa con l’assicurazione di secondo rischio, che rimborsa solo la parte di danno eccedente rispetto al risarcimento previsto dalla prima polizza.
Ultimo aggiornamento novembre 2019