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Come riattivare la polizza auto, moto, autocarro?

Come riattivare la polizza auto, moto, autocarro?

Per riattivare la polizza assicurativa del proprio veicolo, a seguito della fine del periodo di sospensione, basterà informare la propria compagnia, una procedura che il cliente potrà effettuare:

  1. tramite l’accesso alla propria Area clienti (messa a disposizione dal portale della stessa agenzia);
  2. chiamando telefonicamente l’assistenza clienti;
  3. inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno;
  4. recandosi direttamente nella filiale dell’agenzia.

In seguito al ripristino, si dovrà attendere l’emissione da parte della compagnia del nuovo certificato di assicurazione, il documento che attesta la regolarità della copertura.

Una volta riattivata, la polizza vedrà prorogata la sua validità per un periodo di tempo uguale alla sua sospensione.

La copertura non può essere però ripristinata prima del periodo minimo o dopo il periodo massimo di sospensione riportato nel fascicolo informativo della stessa compagnia. Oltre il termine massimo si può comunque chiedere la restituzione del premio assicurativo residuo di cui non si è usufruito (anche se la società assicurativa non è obbligata in tal senso).

È possibile effettuare la riattivazione su un veicolo diverso da quello coperto prima della sospensione, a patto che il precedente mezzo venga venduto, rottamato, rubato o esportato all'estero definitivamente e che il nuovo mezzo appartenga alla medesima tipologia (ad esempio sostituzione dell’auto con un’altra auto). In questo caso, il cliente dovrà inviare alla compagnia il libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare e l’atto di vendita/rottamazione/esportazione (o la denuncia di furto) del vecchio mezzo. Una volta ricevuta tutta la documentazione, l’assicurazione dovrà comunicare la variazione del premio.

Come sospendere la polizza?

La necessità dell'utente di tenere fermo il mezzo per una qualsiasi motivazione (problemi di salute, una lunga assenza da casa per lavoro o semplice inutilizzo) può portare a voler bloccare la propria assicurazione. Interrompendo gli effetti della polizza, si ha il vantaggio che il premio pagato e non goduto durante la sosta del mezzo viene congelato.

La volontà di sospendere la polizza dovrà essere comunicata alla compagnia – via web, tramite fax o con raccomandata a/r – inviando i seguenti documenti:

  • la lettera di richiesta di interruzione (con i propri dati, gli estremi del contratto e la data di inizio e quella di fine del periodo di sospensione);
  • le copie originali del certificato di assicurazione e della carta verde.

La sospensione diventa operativa alle ore 24.00 dello stesso giorno in cui la società assicurativa ha ricevuto la richiesta. Tuttavia, è anche possibile inserire una data diversa da cui far partire la clausola.

I casi in cui l’interruzione può essere richiesta

Non tutti gli assicurati possono attivare la sospensione della polizza. Per farlo, è necessario:

  1. essere in regola con le rate assicurative (o aver pagato per intero il premio annuale);
  2. aver sottoscritto una polizza RC Auto/Moto/Autocarro annuale (non sono ammesse le cosiddette polizze temporanee, come ad esempio quelle giornaliere, settimanali, mensili o trimestrali);
  3. possedere un veicolo su cui non è presente il vincolo del leasing.

Per quest’ultimo caso, è utile tenere a mente che la sospensione può essere richiesta solo se c’è stata una espressa autorizzazione da parte della società vincolante.

La sospensione è concessa a discrezione delle singole compagnie, con la durata e le modalità che variano in base alle condizioni contrattuali. La compagnia può imporre determinati vincoli – specificati al momento dell’acquisto della polizza – come ad esempio il tetto massimo di una sola sospensione e una durata minima di almeno un mese. Altre assicurazioni concedono invece più libertà, anche se in alcuni casi la maggiore autonomia si traduce in un costo aggiuntivo (solitamente di 20-30 euro) al prezzo pattuito dal contratto.

Cosa si rischia a circolare con la polizza sospesa?

Sospendere la polizza auto/moto/autocarro comporta l’interruzione degli effetti dell’assicurazione: dunque, il veicolo non può circolare per alcun motivo. Per i trasgressori, valgono le stesse sanzioni che vengono applicate quando si viene sorpresi a utilizzare un veicolo non assicurato. Il secondo comma dell'articolo 193 del Codice della Strada prevede il pagamento di una multa compresa tra gli 868 e i 3.471 euro, oltre alla cessazione immediata della circolazione del mezzo e il suo trasporto in un luogo che viene deciso dagli agenti (in alcuni casi può essere determinato in accordo con il proprietario).

Ricordiamo che per i veicoli non assicurati la sanzione amministrativa può essere ridotta ad un quarto se la copertura per la responsabilità verso i terzi viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine riportato dall’articolo 1901, secondo comma, del Codice civile – ossia le ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. L’importo viene decurtato ad un quarto anche quando il trasgressore, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, esprime alle forze di polizia la volontà di demolire il mezzo e provvede alle formalità per poterlo radiare. In tal caso, lo stesso articolo 193 riporta che “l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2”. Una volta avvenuta la demolizione, l'organo accertatore restituirà la cauzione, decurtata della somma prevista a titolo di sanzione amministrativa.

Dove tenere il veicolo quando la polizza è sospesa?

Il veicolo non può essere lasciato in strada senza copertura assicuratival’unica ipotesi è quella di riporre il mezzo in un garage o in un’area privata.

Lo riporta chiaramente l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 973 del 24/11/1970, ossia il Regolamento di esecuzione della legge numero 990 relativa all'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli. “Sono considerati in circolazione”, si legge nel Decreto, “anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione”.

Un’ulteriore conferma arriva anche da una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui la sosta del veicolo su area di pubblico dominio – quale ad esempio la strada a bordo marciapiede – rientra nel concetto di circolazione, in quanto influisce sul movimento degli altri veicoli. Il mezzo parcheggiato può infatti essere coinvolto in un sinistro stradale o esserne la causa.

Ultimo aggiornamento aprile 2020

A cura di: Enrico Campanelli

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