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Risarcimento

Si definisce risarcimento quella somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per liquidare un sinistro. Quando il danneggiante è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile, sarà l’assicuratore a versare al danneggiato il risarcimento dovuto nei limiti di un massimale.

Quando si è coinvolti in un sinistro stradale in cui non si ha responsabilità, scatta il diritto ad essere risarciti sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali. Con i primi si vuole intendere i costi per la riparazione del veicolo e, in caso di conseguenze fisiche, le spese mediche (cure, farmaci, visite): in più, l'impossibilità di utilizzare il mezzo dà origine anche al danno da fermo tecnico

La quantificazione di quest'ultimo tiene conto dei costi di gestione del mezzo (come la tassa di proprietà e l’assicurazione) e delle spese che l’assicurato deve affrontare per il fermo dell’auto o della moto, come la somma da sborsare per noleggiare un'altra vettura oppure il prezzo del biglietto del tram, dell’autobus o della metropolitana. Tuttavia, la liquidazione per il mancato utilizzo viene riconosciuta solo se si presentano all’assicurazione tutte le ricevute delle spese affrontate nel periodo in cui il mezzo è in riparazione.

Nella categoria dei danni non patrimoniali rientra invece il danno morale, che consiste nella sofferenza subita da una persona a causa del sinistro, e il danno biologico, risarcito in presenza di una lesione fisica o psichica del soggetto (permanente o reversibile) da cui deriva una compromissione dell’attività vitale. Per quest’ultimo, ricordiamo le modifiche dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, che riguardano l’importo liquidato a titolo di danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità. L’ammontare viene fissato nella cifra di 795,91 euro contro i precedenti 674,78 euro, mentre rimane invariata l’entità giornaliera di inabilità assoluta a titolo di danno biologico temporaneo, pari a 39,37 euro.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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