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Rc operai

Con l’espressione rc operai si indica la responsabilità civile operai e si fa riferimento ad una categoria più circoscritta della più ampia e generale tutela della responsabilità civile. 
Più tecnicamente, tale concetto di responsabilità viene inteso come quello di responsabilità civile legata ai prestatori di lavoro, i quali vogliono porre in essere una forma di garanzia a tutela delle condizioni di danneggiamento alla persona derivanti dalle circostanza di svolgimento di una attività lavorativa.

L’idea di base, con la stipula di una rc di questo tipo, dunque, è quella di limitare il risarcimento per il singolo dipendente leso nell’eventualità che, durante l’espletamento delle sue mansioni di lavoro:

  • il soggetto subisca danni o lesioni in prima persona,
  • causi danni o lesioni a colleghi o a terze persone.

Il contenuto della polizza di RC è ricco di dettagli esplicativi che ne determinano i beneficiari, i responsabili alla riparazione e i limiti della responsabilità in esso descritta.

Le compagnie di assicurazioni con questo genere di sottoscrizioni si obbligano a mantenere l’assicurato al riparo da ogni obbligo di risarcimento, sostituendosi a lui per tutti i danni involontariamente causati a colleghi di lavoro, o terze persone, dai quali possano derivare lesioni personali, danneggiamenti a cose materiali oppure addirittura la morte.

Le agenzie assicurative a seguito della stipula di queste polizze rispondono, inoltre, dei fatti dolosi compiuti da terze persone, per le quali il contraente deve essere considerato responsabile a titolo di colpa.

I contratti di questa categoria prevedono sempre un massimale che identifica la somma ex ante prestabilita da utilizzare per la riparazione del danno. In più, gli stessi accordi hanno un’efficacia limitata nel tempo, la quale può estrinsecarci in diverse condizioni di verificazione dell’evento lesivo:

  • durante il periodo assicurativo
  • nell’eventualità che si verifichi in futuro con garanzia postuma
  • per un fatto già accaduto con garanzia ad efficacia retroattiva

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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