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Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), sono enti con forma giuridica che investono somme di denaro raccolte tra i risparmiatori in strumenti finanziari o altre attività.

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio sono:

  • i fondi comuni di investimento;
  • le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

I fondi comuni di investimento sono strumenti che gestiscono i risparmi di diversi soggetti, investendoli in azioni, obbligazioni, materie prima e altre attività finanziarie. La loro gestione è affidata a delle società di proprietà delle banche o delle imprese di assicurazione.

Gli investitori non sono soci ed i loro investimenti costituiscono un patrimonio autonomo che è separato dal patrimonio sociale. Il patrimonio del fondo è costituito dalle quote detenute da ogni risparmiatore e viene custodito presso una banca depositaria che ne garantisce la separazione dal patrimonio della società che li gestisce.

Tutti i partecipanti al fondo hanno gli stessi guadagni o le stesse perdite: ogni fondo ha un suo regolamento, che stabilisce il numero delle quote, le modalità di accesso al fondo e quella di uscita, nonché di liquidazione del capitale.

I fondi possono distinguersi in:

  • fondi d'investimento a distribuzione, in cui i risparmiatori ricevono i proventi (le cedole) a scadenze prestabilite;
  • fondi ad accumulazione, dove i guadagni vengono reinvestiti nel fondo (nel gergo tecnico capitalizzati), che dunque fa crescere il valore dello stesso.

Un'ulteriore distinzione è tra fondi aperti e fondi chiusi, con i primi che consentono al risparmiatore di richiedere il riscatto delle quote (quindi l’uscita dal fondo) in qualsiasi momento; le seconde invece vengono rimborsate solo a scadenza del fondo.

Per quanto riguarda le SICAV, sono società di investimento a capitale variabile che raccolgono il patrimonio mediante l’offerta al pubblico delle proprie azioni. Nelle Sicav gli investitori divengono soci: dunque, avendo il diritto di voto, hanno la possibilità di incidere sulla politica d’investimento della società.

Le SICAV devono essere necessariamente società per azioni. Ulteriori caratteristiche sono che il capitale sociale non sia inferiore a quanto viene stabilito dalla Banca d’Italia e che i manager siano in possesso dei requisiti generali di onorabilità (non aver subito condanne) e professionalità.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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