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Lettera di conferma polizza vita

La lettera di conferma polizza vita è un documento, redatto solo per le assicurazioni del ramo vita, che riporta l’accettazione o meno della stipula del contratto da parte della compagnia.

Non sempre infatti le polizze vita vengono approvate, in quanto la loro sottoscrizione dipende da alcuni fattori fondamentali come l'aspettativa di vita e le condizioni di salute dell'assicurato. Ricordiamo che le compagnie, per valutare lo stato fisico dell'assicurato, possono richiedere un certificato medico o la compilazione di un questionario anamnestico, ossia una autodichiarazione mediante la quale si comunica la propria condizione di salute attuale (comprendente gli eventuali infortuni o le patologie pregresse).

La lettera di conferma deve sempre essere inviata a chi vuole stipulare la polizza. In particolare, la lettera deve contenere i dati del richiedente (e dell’eventuale beneficiario), i dati della compagnia di assicurazione, la tipologia di contratto e il capitale (o la rendita) garantito a scadenza.

Una polizza vita può essere stipulata per diverse ragioni. In base alle clausole che vengono inserite, si possono distinguere due tipologie:

  • la polizza caso vita (che prevedono l'erogazione di una rendita o un capitale all'assicurato, quando questo resti in vita alla scadenza del contratto);
  • la polizza caso morte (in cui i beneficiari ricevono un indennizzo in caso di decesso dell'assicurato).

Dunque, a fronte del versamento di un premio, la polizza vita consente all'assicurato di ottenere per sé stesso una rendita vitalizia (o un capitale) o di garantire una somma di denaro ai propri cari quando si verifica il suo decesso.

Le polizze vita presentano diversi vantaggi dal punto di vista fiscale, visto che godono dell’esenzione sia dalla tassa di successione o donazione che dalle imposte sul reddito. In più, le somme riscosse non possono essere né pignorate e né sequestrate: la conferma arriva dal comma 1 dell'articolo 1923 del Codice civile, secondo cui “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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