ISVAP
L’ ISVAP (acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo) era un’autorità amministrativa indipendente istituita per vigilare sull’attività delle assicurazioni private, dei broker e degli agenti assicurativi iscritti al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).
Si trattava di una istituzione pubblica fondata in Italia nel 1982 che, oltre alla funzione di controllo, doveva:
- autorizzare le compagnie assicurative e/o riassicurative ad esercitare la propria attività nei rami prescelti;
- verificare che sussistessero nel corso dell’attività le condizioni previste dal Codice delle Assicurazioni;
- approvare i cambiamenti societari dei Gruppi assicurativi, quali scissioni, fusioni, trasferimenti di portafoglio e tutti gli altri possibili cambiamenti di assetto societario.
L’Istituto era anche l’organo competente per la tutela dell’assicurato. Quest’ultimo poteva rivolgersi all’ente per qualunque controversia con la propria compagnia assicurativa al fine di chiedere una consulenza gratuita o avvalersi del loro appoggio in caso di torto subito.
L’ISVAP è stato sostituito dal primo gennaio del 2013 dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che ha assorbito tutte le funzioni del precedente ente, oltre a integrarne delle nuove.
Tra le attività svolte dall’IVASS, troviamo:
- la rilevazione dei dati di mercato necessari per la formazione delle tariffe e delle condizioni di polizza;
- la verifica dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa da parte delle imprese e degli agenti;
- la raccolta dei reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative (in modo da facilitare la soluzione delle questioni sottoposte dagli utenti e intervenire nei confronti delle imprese con appositi provvedimenti).
In tema di reclami, ricordiamo che gli assicurati potranno contattare l'IVASS qualora non siano soddisfatti della replica ricevuta dalla compagnia assicurativa. L’indagine dell’Istituto di Vigilanza dovrà concludersi entro un periodo di tempo che varia tra i 90 e i 120 giorni: qualora l’ente ravvisi inadempienze da parte della società, potrà avviare un procedimento sanzionatorio dandone notizia sul proprio sito internet.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019