Invalidita funzionale permanente e decesso
Con l’espressione invalidità funzionale permanente e decesso s’intende far riferimento ad una condizione psico-fisica eventuale contro la quale l’assicurato di una determinata polizza vita voglia tutelarsi.
Secondo le disposizioni contenute nei contratti assicurativi di long term care, il contraente, dietro pagamento di un premio, si garantisce un’assistenza economica a carico della compagnia assicurativa per la condizione sopraggiunta, che può essere di invalidità permanente o di morte.
Il nesso di causalità che deve intercorrere tra l’evento grave lesivo e la patologia invalidante dev’essere diretto e rintracciabile e si necessita che venga soddisfatta anche l’altra condizione, cioè che il contraente non possa più svolgere la sua attività lavorativa di mantenimento proprio e della famiglia a suo carico.
L’ammontare liquidato dall’impresa di assicurazioni, in questa particolare circostanza, in genere arriva fino al 50% rispetto a quanto viene erogato nei casi di circostanza mortuaria.
Per decesso s’intende la fine della vita dell’assicurato. In questi casi la liquidazione del capitale versato è pressoché integrale.
Per i casi di invalidità funzionale, va precisato che la corresponsione delle somme a titolo di risarcimento per la lesione subita avviene soltanto previo criterio di accertamento concreto di una serie di fattori:
- accertamento delle modalità causative della lesione invalidante,
- verifica del rapporto diretto tra causa ed effetto,
- accertamento della impossibilità di proseguire l’attività lavorativa svolta fino al giorno della sopraggiunta lesione.
Le norme che disciplinano questi particolari casi di polizze vita sono: il D. Lgs. n.209 del 7 Settembre 2005 e l’art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private. Il comma terzo di quest’ultima disposizione normativa precisa che in ogni caso, ai fini del risarcimento, il reddito che viene calcolato per determinare l’importo della riparazione non può essere in nessun caso inferiore a tre volte l’ammontare annuale della pensione sociale.
Questo garantisce una certa congruenza tra il reddito effettivamente percepito e il danno derivante dal lucro cessante successivamente sopraggiunto.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019