Arbitrato
L’arbitrato è una procedura extragiudiziale utilizzata per risolvere le controversie civili o commerciali. La soluzione, che è espressamente prevista dal libro IV del Codice di Procedura Civile, non prevede il ricorso ad un giudice, ma a soggetti privati denominati arbitri.
Di norma, nei contratti assicurativi si ricorre all’arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno, mentre gli eventuali contrasti che nascono in seguito all’interpretazione del contratto sono di competenza della magistratura. L’azione, che si conclude con la stipula di un compromesso o di una clausola compromissoria, può essere sia richiesta volontariamente dalle parti che imposta dal contratto, ma solo se in quest’ultimo è presente una clausola ad hoc.
Rispetto alla conciliazione, che rappresenta un tentativo di risoluzione consensuale effettuato mediante l’intervento di un soggetto diverso dal giudice, l’arbitrato si caratterizza per il potere decisionale conferito all’arbitro o al collegio arbitrale. Ricordiamo che la decisione presa, chiamata anche lodo, ha lo stesso valore della sentenza. Sarà dunque vincolante per le parti, che potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del Tribunale (potendo dunque mettere in pratica le opportune azioni esecutive per farla valere).
L’arbitrato si distingue per i tempi più brevi rispetto alle tradizionali procedure legali, in quanto adotta un procedimento più semplice e veloce. Le parti possono risolvere la controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente dai due ai quattro mesi) e con costi che solitamente sono inferiori a quelli di un giudizio ordinario.
Per accedere all’arbitrato sia l’assicurato che la compagnia devono nominare rispettivamente un proprio rappresentante, nonché individuare un terzo arbitro di comune accordo. Il rappresentante non deve essere necessariamente un avvocato, ma un esperto in materia assicurativa in grado di affrontare le problematiche che vengono presentate. L’oggetto della controversia può essere discusso presso la sede della stessa compagnia, oppure, assicurato e assicuratore possono decidere di incontrarsi in un luogo concordato da entrambi.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019