Imposta sui premi assicurativi
L'imposta sui premi assicurativi è stabilita dallo Stato e viene applicata al premio assicurativo in sé.
L'entità di quest'imposta può variare, anche di molto, a seconda del tipo di assicurazione; ad ogni modo, si tratta di un tributo applicato a tutte le tipologie di assicurazione, sia ramo danni sia ramo vita, incluse le polizze a tempo. Quest'imposta è completamente a carico del contraente e viene inclusa nel calcolo del premio lordo.
Il contraente, versando il premio, corrisponderà l'imposta dovuta direttamente alla compagnia assicurativa. Sarà quest'ultima a versare entro la scadenza determinata (16 novembre di ogni anno) l'acconto d'imposta. Non sussiste, quindi, nessun genere di obbligo o scadenza da memorizzare per il contraente, eccetto quelle relative al pagamento, a seconda del tipo di frazionamento del premio prescelto.
In Italia, l'imposta sui premi assicurativi è variabile, a seconda del tipo di assicurazione sottoscritta e del bene assicurato. L'aliquota dell'imposta RCA è pari ad esempio al 12,5 per cento. Le province possono aumentare o diminuire l'aliquota del 3,50%.
È importante sottolineare infatti che, mentre lo Stato fornisce delle percentuali di massima d'imposta, queste possono essere aumentate o diminuite sia dalle Regioni che dalle Province entro limiti legalmente stabiliti. È anche per questo motivo che il premio assicurativo, a parità di condizioni di partenza, può variare di molto a seconda della zona d'Italia in cui è residente il contraente.
Riassumendo:
- l'imposta sui premi grava su tutte le assicurazioni, anche su quelle temporanee;
- quest'imposta grava completamente sul contraente e viene pagata insieme al premio;
- la compagnia di assicurazioni funge da esattore e provvederà a versare la tassa secondo i termini di legge;
- parte dell'imposta è riscossa da Regione e Provincia: anche per questo motivo, la percentuale di imposta sul premio può variare a seconda della residenza del contraente.
Ultimo aggiornamento novembre 2025