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Polizze vita: premi, prescrizione e recesso

Sottoscrivere una polizza vita significa assicurare la serenità economica ai propri cari, soprattutto nei momenti più difficili. L'Ivass chiarisce che non è possibile effettuare il pagamento in contanti del premio e che è possibile recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Pubblicato il 10/02/2021
Polizze vita: premi, prescrizione e recesso

Garantire ai beneficiari una rendita o un capitale in caso di decesso, invalidità totale o permanente dell’assicurato o sua sopravvivenza a una certa data. Questa la ‘mission’ principale di un’assicurazione vita a fronte del pagamento di un premio. Scegliere una polizza vita significa, infatti, optare per una copertura capace di assicurare la serenità economica ai propri cari, soprattutto nei momenti più difficili.

Le modalità di pagamento

Ma quali sono le modalità di pagamento del premio di una polizza vita? A chiarirlo è l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che fa sapere che non è possibile effettuare il pagamento in contanti del premio di una polizza vita.

Si può pagare soltanto mediante:

  • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente nella sua qualità di “intermediario dell’impresa xxx”;
  • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente.

L’Ivass consiglia ai consumatori di verificare sempre, prima de pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati. Vengono, inoltre, considerati irregolari i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate, così come i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare nel nostro Paese.

Quando si prescrive il diritto alle prestazioni delle polizze vita?

A partire dal 19 dicembre 2012 il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti assicurativi vita è stato esteso da due a dieci anni. Si parla, infatti, di polizze vita dormienti per indicare tutte quelle polizze che non sono state riscosse dai beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa della prescrizione. Può essere il caso di polizze per il caso di morte dell’assicurato, della cui esistenza i beneficiari non ne erano a conoscenza, o anche di polizze di risparmio che sono giunte alla scadenza e che non sono state riscosse per differenti motivi.

Per verificare se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza, è possibile rivolgersi al Servizio ricerca polizze vita dell’Ania, che fornisce ai richiedenti (i coniugi delle persone decedute) informazioni sull'esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, ipotizzata assicurata. Un’altra strada è quella che prevede di rivolgersi all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto - sulla esistenza della polizza.

Polizza vita e diritto di recesso

Un interrogativo, che spesso ci si pone all’atto della stipula di una polizza vita, riguarda il diritto di recesso. È possibile esercitarlo nel caso di un’assicurazione sulla vita? L’Ivass fa sapere che è possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è stata ricevuta la comunicazione che il contratto è stato concluso. Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono riportate nelle condizioni contrattuali.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’impresa di assicurazione deve rimborsare al contraente il premio corrisposto al momento della stipula, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L’impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che siano state individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

Nel caso in cui, invece, non si ritenga corretta la somma che l’impresa di assicurazione ha corrisposto, è possibile richiedere all'impresa un prospetto analitico dei conteggi, nonché tutti i chiarimenti necessari per comprendere se è corretto l'importo della liquidazione. Alla richiesta l'impresa è tenuta a rispondere entro 20 giorni.

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A cura di: Tiziana Casciaro

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