Polizze vita dormienti: prosegue il servizio di incrocio dati
Il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e i dati sui decessi va avanti per favorire la ricerca di polizze non riscosse. La mission dell'Ivass per il risveglio delle polizze dormienti prosegue senza battute d'arresto. Risvegliate già 240mila polizze vita.

Prosegue l’impegno di Ivass per il risveglio delle polizze dormienti, ossia polizze che non sono state riscosse ancora dai beneficiari. Anche per quest’anno, infatti, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni offre il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati italiani e i dati sui decessi disponibili presso l’Anagrafe Tributaria. Si tratta di uno strumento volto ad incentivare la ricerca di polizze non riscosse.
In questi anni l’indagine svolta da Ivass ha già contribuito al risveglio di 240mila polizze vita per un controvalore di 4,4 miliardi. Il nuovo incrocio riguarda anche le polizze infortuni per assicurare un capitale in caso di decesso per infortunio.
I dati raccolti serviranno alle imprese per individuare e prendere contatti con i beneficiari e per garantire una liquidazione rapida dei capitali assicurati. Si prova ancora una volta a limitare il rischio di dormienza delle polizze.
Tale incrocio - scrive l’Ivass nella lettera al mercato - potrebbe risultare particolarmente utile nel momento storico attuale, in cui purtroppo i 35.000 decessi dovuti al Covid, anche per le drammatiche circostanze in cui sono avvenuti, potrebbero non essere stati tutti segnalati alle compagnie di assicurazione dai familiari.
Le imprese potranno fornire anche i codici fiscali dei contratti non più in vigore, per i quali le imprese hanno dubbi sull'esistenza in vita degli assicurati o comunque necessità di verificare l'eventuale data del decesso. Come di consueto - si legge ancora nella lettera di mercato - una volta ottenute le informazioni dall’Anagrafe Tributaria, l’Ivass restituirà a ciascuna impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l’indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali per i quali non è risultato possibile un abbinamento con i dati dell’Anagrafe Tributaria.
Quanto tempo si ha per richiedere la prestazione?
Se si verifica il decesso dell’assicurato o scade il contratto della polizza, il beneficiario ha 10 anni di tempo per richiedere la prestazione. Alla scadenza di questo periodo di tempo interviene la prescrizione. In questo caso le imprese dovranno devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti, istituito presso la Consap.
Come verificare se un parente deceduto ha stipulato una polizza vita?
L’Ivass suggerisce due strade per verificare se un familiare, che ha perso la vita, aveva stipulato una polizza vita. Il primo passo è quello che prevede di rivolgersi al Servizio di ricerca coperture assicurative vita dell’Ania. I richiedenti potranno avere informazioni sull’esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, presumibilmente assicurata.
La ricerca - fa sapere l’Ivass - si basa sul verificare, tra l’altro, che il nome di chi chiede le informazioni compaia tra i beneficiari della polizza. Si suggerisce, perciò, di formulare sempre tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari. Se è deceduto un familiare, padre di due figli, è bene che formulino la richiesta sia la moglie che ciascuno dei due figli, in modo da allargare il raggio della ricerca.
Un’altra strada è quella di rivolgersi all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni, meglio ancora se per iscritto, sulla esistenza della polizza. Le informazioni possono essere richieste anche rivolgendosi ai punti di contatto presenti nei siti web delle imprese di assicurazione italiane.
I consigli da seguire alla stipula del contratto
Chi stipula una polizza sulla vita, lo fa per assicurare un futuro migliore ai propri cari. L’Ivass, nel suo vademecum sulle polizze dormienti, suggerisce all’assicuratore di indicare i beneficiari con il proprio nominativo, evitando formule generiche, come: erediti legittimi, coniugi e figli.
All’impresa vanno fornite tutte le informazioni (indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo e-mail) utili a rintracciare i beneficiari del capitale in caso di decesso dell’assicurato.
Se non si desidera che i beneficiari vengano a conoscenza in anticipo dell’esistenza della polizza, si consiglia sempre di avvisare una terza persona che possa adoperarsi, al verificarsi dell’evento assicurato, mettendo al corrente i beneficiari.