Coronavirus: cosa fare per farsi rimborsare viaggi e biglietti

Le restrizioni decise dal Governo per contenere l’influenza da Coronavirus hanno modificato significativamente le abitudini degli italiani. Un dato testimonia questo radicale cambiamento: ben più di otto cittadini su dieci (l’84%) rispettano, secondo uno studio di Altroconsumo, le raccomandazioni delle autorità (un balzo del 19% rispetto al periodo che ha preceduto la dichiarazione in ‘zona rossa’ dell’intero Paese. In questi giorni gli italiani devono, tuttavia, confrontarsi non solo con evidenti e gravi criticità di ordine sanitario, ma anche con numerose problematiche di ordine pratico derivanti dalla diffusione del Covid-19. Le conseguenze di questa condizione sono particolarmente evidenti nel settore turistico, che è anche uno dei più colpiti economicamente.
Federconsumatori aggiorna vademecum
Parliamo di richieste di rimborsi: di prenotazioni per le vacanze, di titoli di viaggio, di soggiorni e pacchetti turistici, divenuti oramai inutilizzabili a causa dell’emergenza. A fare il punto, mettendo in chiaro i diritti dei cittadini, ci ha pensato Federconsumatori. Dopo l’introduzione di stringenti limiti alla circolazione delle persone validi in tutta Italia, “il quadro normativo si sta evolvendo rapidamente e, in seguito alla pubblicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, riteniamo opportuno - scrive la federazione che rappresenta in consumatori - pubblicare un ulteriore aggiornamento delle indicazioni utili per chi abbia prenotato viaggi e vacanze in questo periodo”.
Primo passo: comunicazione al tour operator entro il 17 aprile
In base all’attuale normativa, a causa della condizione di emergenza in cui versa il Paese e del divieto di spostamento, “coloro i quali abbiano acquistato biglietti per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo e pacchetti turistici devono inviare una comunicazione al tour operator, all’agenzia di viaggi o al vettore per concordare una soluzione alternativa in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzo del prodotto stesso”. Bisogna fare attenzione anche sui modi e sui termini entro i quali presentarla: deve essere trasmessa entro il 17 aprile 2020, con raccomandata a/r o tramite PEC ad altro indirizzo PEC. A questo punto la ‘palla’ passa in mano alla controparte.
Cercare sempre una mediazione
L’operatore, scrive Federconsumatori, può stabilire un’alternativa da offrire:
- un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro un anno dalla data di emissione;
- il rimborso di quanto pagato;
- un pacchetto turistico di valore pari o superiore rispetto a quello acquistato
Nel caso in cui l’opzione offerta dall’operatore non si adatti alle esigenze dell’utente, “è comunque consigliabile - riporta la nota - cercare una mediazione per individuare una soluzione condivisa”. Le medesime condizioni vigono per viaggi e iniziative d’istruzione, ad oggi bloccati, e anche in questo caso il rimborso può essere effettuato anche tramite l’emissione di un voucher di importo equivalente e da utilizzarsi entro un anno dalla data di emissione.
Nel ‘pacchetto’ del DL rientrano gli hotel
In particolare, il Decreto Legge del 17 marzo ha introdotto a tale proposito “una rilevante novità, estendendo la ‘rimborsabilità’ anche ai soggiorni, quindi hotel e altre strutture ricettive prenotate al di fuori di un pacchetto turistico. Le opzioni appena elencate sono quindi valide anche per i soggiorni acquistati indipendentemente da titoli di viaggio e altri servizi, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto tramite agenzia di viaggio, tour operator o online. Anche in questo caso l’operatore ha la possibilità di stabilire quale soluzione offrire al cliente tra le quelle elencate”. Pieno diritto al rimborso anche per chi ha acquistato biglietti per concerti, manifestazioni culturali e altri eventi che sono stati poi cancellati.
Rimborsi solo per prenotazioni entro scadenza misure restrittive
Attenzione, per ora la normativa include titoli di viaggio, pacchetti e soggiorni con partenza prevista prima della scadenza delle misure restrittive, quindi entro il 3 aprile 2020. Per le partenze previste in date successive al momento l’utente, ricorda Federconsumatori, “è soggetto, in base al contratto o alle condizioni del titolo di viaggio acquistato, alla eventuale applicazione di penali in caso di rinuncia. È opportuno prestare attenzione nel caso in cui si intenda disdire comunque la prenotazione, poiché con le attuali regole si incorre nell’applicazione di penali e/o ulteriori costi”.