Come sospendere e riattivare l’assicurazione moto

L’inverno, si sa, non è il periodo migliore per saltare in sella e viaggiare sulla due ruote. Le temperature rigide, unite a pioggia e neve, non sono i compagni ideali per un centauro. Ecco perché in tanti decidono di rinunciare alla propria moto e di sospendere la polizza assicurativa. Questa opportunità viene offerta dalle compagnie per andare incontro alle esigenze dei motociclisti.
La procedura
Per procedere alla sospensione della polizza, è necessario spedire la richiesta alla propria compagnia assicurativa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Chi possiede una casella di posta certificata può anche inviare una mail. L’istanza di sospensione va giustificata.
Lo stop dura in linea generare da uno a tre mesi. Non mancano alcuni casi particolari fino a sei mesi. Non è necessario aggiungere extra sulla polizza che presenta dinanzi a sé almeno tre mesi di copertura restante.
In molti casi le compagnie assicurative presentano già sui rispettivi siti web dei moduli precompilati per inoltrare la richiesta di sospensione. Questa “sosta” si attiva soltanto quando la compagnia risponde al cliente che ha inoltrato la domanda.
Naturalmente, durante il periodo di sospensione della polizza Rc, la nostra due ruote non è provvista di copertura assicurativa e ciò significa che non bisogna affatto circolare. La moto va tenuta in un box o garage privato. Non va parcheggiata per strada. L’assicurato, in caso di violazioni di tali obblighi, può andare incontro a sanzioni.
La riattivazione della polizza
Terminato il periodo di sospensione, su richiesta del contraente, si procede alla riattivazione della polizza, che comporta anche il “ritorno” delle garanzie assicurative prima interrotte. Si può riattivare la polizza allo stesso modo di come è stata sospesa, ossia mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno. Alcune compagnie assicurative consentono di portare a termine l’operazione anche mediante il sito internet e più precisamente attraverso l’area clienti.
La copertura assicurativa non può essere riattivata prima del periodo minimo di sospensione della polizza. Il contraente - nella richiesta di riattivazione - dovrà prima inserire i propri dati e quelli del veicolo e poi passare alle informazioni relative alla polizza e alla data in cui è stata sospesa. Per tornare in sella alla moto, il centauro dovrà aspettare che la compagnia emetta il nuovo certificato di assicurazione. All’interno di questo attestato sono presenti tali informazioni:
- Le generalità del soggetto assicurato
- I dati identificativi della compagnia assicurativa
- Il numero e il periodo di validità della polizza
- La targa e il tipo di veicolo assicurato
Il certificato di assicurazione va tenuto a bordo del veicolo e mostrato durante gli accertamenti delle forze dell’ordine. Oggi, grazie ad una circolare del ministero dell’Interno, è possibile anche presentare agli agenti l’attestato in formato digitale mediante lo smartphone.
La riattivazione su un veicolo nuovo: si può?
È possibile riattivare la polizza anche su un nuovo veicolo e dunque non per forza sulla moto che prima della sospensione risultava coperta dalla polizza. Perché si possa effettuare questa operazione, è necessario che la vecchia moto venga venduta, rottamata o esportata all’estero. Si può procedere alla riattivazione della polizza anche nei casi in cui la nostra vecchia “due ruote” sia stata rubata. Il veicolo deve appartenere naturalmente alla stessa categoria.
Alla compagnia assicurativa va presentata la documentazione che attesti la cessione, il furto o la rottamazione della vecchia motocicletta.
I vantaggi della sospensione della polizza
Solitamente viene sottoscritto un contratto di polizza sospendibile per consentire al contraente di non pagare il periodo in cui la moto non viene usata. Ciò avviene soprattutto nei mesi più freddi dell’anno. L’utilizzo delle due ruote è infatti sicuramente stagionale e sospendere la polizza corrisponde ad un breve stop della copertura assicurativa. Al contemp,o la copertura viene protratta per un periodo equivalente ai giorni non fruiti.
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