Come comportarsi in caso di sinistro
In caso di incidente stradale è sempre bene compilare il modulo blu di constatazione amichevole e inviarlo alla propria compagnia. Se si giunge ad un accordo sulla dinamica del sinistro, il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti coinvolti.

Sia nel caso di automobilisti esperti che di principianti può sempre succedere di incorrere in un incidente stradale. Ecco perché risulta fondamentale conoscere bene i propri diritti e doveri e sapere come muoversi per ottenere un risarcimento.
Il primo passo da fare, in caso di sinistro, è compilare il modulo blu di constatazione amichevole e inviarlo alla propria compagnia. Tale documento viene consegnato dall’impresa di assicurazione al contraente al momento della sottoscrizione della polizza. Se si giunge a un accordo sulla dinamica del sinistro, il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti coinvolti. In questo modo le tempistiche per il risarcimento dei danni si accorciano. Se, invece, c’è disaccordo, il modulo deve comunque essere compilato in modo da fornire la propria versione dei fatti sulla dinamica del sinistro.
L’Ivass raccomanda agli automobilisti di informare l’impresa per iscritto qualora non fosse stato compilato il modulo blu. Il suggerimento è quello di procedere a una denuncia cautelativa, ovvero a una descrizione del sinistro. Per ottenere il risarcimento del danno, ci sono due differenti procedure: il risarcimento ordinario e il risarcimento diretto.
Come funziona il risarcimento diretto
La procedura di risarcimento diretto è quella più gettonata. Si opta per questa strada quando nell’incidente sono coinvolti soltanto due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e se non si è responsabili del sinistro o se lo si è soltanto in parte.
Chi sceglie questa procedura può richiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate nonché delle lesioni lievi (fino a 9 punti di invalidità). Per attivare il risarcimento diretto basta rivolgersi direttamente alla propria impresa. Tale procedura è applicabile - fa sapere l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - anche se su uno dei veicoli coinvolti nell’incidente sono presenti altre persone oltre ai conducenti che hanno subìto lesioni. Il risarcimento diretto non si applica qualora venissero arrecati danni fisici ai passanti.
Cos’è la procedura ordinaria?
Se in un incidente sono coinvolti più di due veicoli o se le lesioni ai passanti o al conducente sono maggiori di 9 punti di invalidità, bisogna seguire la procedura di risarcimento ordinaria. Tale strada va perseguita anche nel caso di incidenti con veicoli immatricolati all’estero. La richiesta di risarcimento va fatta all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente.
Le tempistiche
Sia che si tratti di procedura di risarcimento diretto che della procedura ordinaria, l’impresa assicurativa deve formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo.
L’impresa è tenuta a comunicare l’offerta di risarcimento entro 90 giorni in caso di danni alla persona. In tale circostanza, ossia in caso di lesioni alla persona, i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.
Nel caso in cui i due conducenti dei veicoli coinvolti compilino insieme il modulo di constatazione amichevole di incidente, il termine si riduce e passa da 60 a 30 giorni. Le varie imprese di assicurazione sui propri siti internet danno ulteriori informazioni su come muoversi in caso di sinistro e forniscono l’elenco dei Centri di liquidazione sinistri.
Ai fini del risarcimento danni, comunque, è fondamentale che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Qualora la documentazione fosse, infatti, priva di qualche elemento essenziale, l’impresa dovrà indicare, entro 30 giorni, quali sono le informazioni necessarie alla definizione del sinistro. Quando viene accettata la somma offerta, l’impresa è tenuta ad effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.
L’identificazione dei testimoni
Quando si verificano sinistri con danni a cose, è sempre bene indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente. L’identificazione dei testimoni - suggerisce l’Ivass - va fatta fin da subito nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale che verrà inviato all’impresa di assicurazione. Spesso quando l’identificazione avviene successivamente può comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.