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Parcheggio controsenso? Per l’automobilista scatta la sanzione

Pubblicato il 14/04/2017
Parcheggio controsenso? Per l’automobilista scatta la sanzione

Trovare il parcheggio per la propria auto, soprattutto in città, diventa sempre più difficile. Il crescente numero di mezzi aumenta i casi di sosta selvaggia, portando gli automobilisti a commettere violazioni che possono determinare anche reati penali – come già anticipato nella news "Divieto di sosta, può applicarsi il reato penale?". 

Tuttavia esistono dei casi meno gravi in cui l’automobilista è totalmente ignaro delle conseguenze a cui va incontro, sicuro di aver sistemato l’auto nel miglior modo possibile. È il caso del parcheggio contromano, una manovra considerata pericolosa su una strada a doppio senso di circolazione a causa dell’invasione della corsia opposta.

 L’argomento è disciplinato dall’articolo 157 del Codice della Strada: “in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”. La norma è molto chiara e vieta all’automobilista di sostare nel senso opposto a quello di marcia. La manovra effettuata in controsenso fa scattare per i trasgressori una sanzione amministrativa che varia tra i 41 e i 168 euro.

 L’articolo non sembra fare distinzioni tra strade con la striscia continua, che non consente al veicolo il passaggio da una corsia all’altra, e con la striscia tratteggiata, dove la circolazione è possibile anche nel senso opposto di marcia. Entrambe le situazioni costringono il guidatore a lasciare l’auto nella stessa direzione della circolazione dei mezzi in movimento: dunque, per parcheggiare sull’altro lato di una carreggiata a doppio senso, si dovrà effettuare un’inversione di marcia.

 La disciplina del Codice della Strada prevede l’eccezione del parcheggio lungo il margine sinistro solo per le strade urbane a senso unico, “purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza”.

 Ricordiamo che l’eventuale contravvenzione potrà essere ridotta del 30% se pagata entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. Se il soggetto è momentaneamente assente dal domicilio, il termine per l’applicazione del 30% sarà l’undicesimo giorno dalla seconda raccomandata con cui il multato viene avvisato del deposito del plico presso l’ufficio postale.

 L’importo scontato deve essere riportato su tutti i verbali, pertanto il trasgressore non dovrà effettuare alcun calcolo. Se la multa non contiene tale indicazione, risulta automaticamente nulla.

 La riduzione è prevista anche per le multe rilevate a seguito del divieto di sosta. A tal proposito è bene tener presente un caso particolare del parcheggio delimitato dalle strisce blu, ovvero l’illegittimità della contravvenzione quando l'auto è ferma oltre l'orario coperto dal ticket. Secondo quanto si legge dalla nota numero 53284 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il protrarsi del parcheggio oltre al termine entro il quale è stato effettuato il pagamento non prevede una violazione al Codice della Strada ma configura una inadempienza contrattuale che comporta il recupero delle tariffe non riscosse.

Il guidatore che riceverà la sanzione potrà dunque fare ricorso, rivolgendosi al Giudice di Pace – se la multa non è stata notificata da più di 30 giorni – o al Prefetto. Chi però ha già pagato non potrà riavere indietro i soldi neanche intraprendendo una causa civile, come stabilito da diverse sentenze della Cassazione.

A cura di: Paola Campanelli

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