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Bollo auto, radiazione del mezzo per chi non paga

Pubblicato il 05/02/2017
Bollo auto, radiazione del mezzo per chi non paga

Continua il braccio di ferro tra il Garante della concorrenza e dei consumatori e l’ACI in merito ai pagamenti della tassa di circolazione per le due e quattro ruote.

Il Tar del Lazio sospende infatti la decisione dell'Antitrust di multare il Club dell’Automobile per le maggiorazioni applicate all’importo del bollo: come abbiamo scritto in "Bollo auto, radiazione del mezzo per chi non paga", un di più a cui gli automobilisti sono soggetti quando lo versano tramite mezzi di pagamento elettronici.

La notizia è stata resa nota dall’ACI stessa attraverso un comunicato stampa, nel quale ha espresso soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di sospensiva. La sanzione ammonta a 3 milioni di euro, sulla quale il Tribunale amministrativo si esprimerà in via definitiva il prossimo 6 dicembre 2017.

La questione riguarda il servizio Bollonet, che permette di saldare l'imposta con carta di credito attraverso il portale dell’ACI, e il pagamento tramite Bancomat, reso possibile presso gli sportelli dello stesso ente. I due metodi prevedono un’aggiunta rispettivamente dell’1,2% del tributo e di 20 centesimi di euro, da applicare solo agli utenti che non sono soci ACI. La prassi è stata considerata illegittima dall’Autority che prima della pronuncia del Tar aveva bloccato i versamenti con tali strumenti.

L'Automobil Club è convinta di aver operato in piena correttezza. “I costi richiesti all'utenza”, spiegano i vertici di ACI, “sono sempre stati a esclusiva copertura dei costi vivi dei servizi bancari per i pagamenti con carte di credito, adottando lo stesso modus operandi delle altre Amministrazioni pubbliche che offrono servizi di pagamento online. Né all'ACI sarebbe stato possibile operare altrimenti, in ragione del suo ruolo di Ente pubblico, mero riscossore di un tributo per conto delle Regioni”. Il Club ha inoltre chiarito di essere indennizzato dalle Regioni solo nel caso di un incasso in contanti della tassa, mentre nulla viene girato per pagamenti con carta di credito o Bancomat: ritiene dunque corretto addebitare ai clienti i costi vivi che sopporta per l'uso dei circuiti elettronici.

Diversa la linea seguita dal Garante, secondo cui imporre un onere maggiore a un cliente per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento viola l'articolo 62 del Codice del Consumo. In più, garantire l’esenzione dal surplus ai soli soci rappresenterebbe un ulteriore illecito agli articoli 20 e 23 dello stesso Codice.

La sospensione dell’ammenda da parte del Tar è giustificata dall’applicazione dell'articolo 55 del Codice di procedura amministrativa. In questa prima analisi i magistrati hanno valutato prevalenti gli interessi dell'ACI, che si impegna a riscuotere i bolli in favore delle Regioni. Dunque tutto torna.

Ricordiamo che la tassa di circolazione su auto e moto può essere pagata anche attraverso altri canali, legittimati ad applicare determinati costi. Si tratta degli uffici postali, con una spesa aggiuntiva di 1,50 euro, dei tabaccai e delle agenzie di pratiche auto, che aggiungono al tributo 1,87 euro.

La questione aveva sollevato il malcontento del Codacons, che dopo la multa inflitta dall'Antitrust aveva chiesto la restituzione ai cittadini dei corrispettivi versati a titolo di commissioni per i pagamenti effettuati con bancomat e carte di credito.

A cura di: Paola Campanelli

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