Condomini sempre più videosorvegliati

I topi d'appartamento sono sempre alla ricerca di case da svaligiare. Se finora erano state soprattutto ville e negozi a installare la videosorveglianza per tutelare beni e persone, ora le telecamere hanno fatto la loro comparsa anche nei condomini. Per evitare brutte sorprese, infatti, molti stabili hanno deciso di installare telecamere di sicurezza nelle parti comuni dell'edificio, come portone, scale, cantine.
In tal caso, però, si potrebbero venire a creare diversi problemi legati non soltanto alla condivisione della scelta ma anche alla privacy dei singoli inquilini e delle persone esterne che vengono riprese dalle telecamere, come parenti e amici. Il problema è stato risolto dal legislatore con il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), che introduce l'obbligo di esporre cartelli della presenza di telecamere nelle aree sorvegliate e il divieto di riprendere aree non comuni da controllare. I dati raccolti, inoltre, oltre a dover essere conservati solo per un periodo limitato (24-48 ore), dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati (che potrà essere anche lo stesso amministratore del condominio).
La videosorveglianza può essere installata con i voti della maggioranza degli intervenuti all'assemblea condominiale, che rappresentino almeno metà dei millesimi. Da ricordare che l'articolo della legge 220/2012 prevede anche la facoltà del singolo inquilino di installare una o più videocamere a patto che queste riprendano solamente la sua proprietà, come ad esempio la porta di casa o il proprio posto auto in garage. In tal caso non serve il consenso del condominio, né tantomeno l'obbligo da parte dello stesso di esporre appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere. Unico obbligo sarà quello di far sì che le telecamere installate dal privato riprendano esclusivamente lo spazio del privato stesso e non le aree comuni.
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