Omicidio stradale, pronto a diventare legge

Si avvicina alla conclusione l’iter per la conversione in legge dell’omicidio stradale. Anche il Senato approva a maggioranza, con 149 sì e 91 no, le disposizioni riguardanti il nuovo reato: il testo è quasi sicuramente definitivo, visto che l’ulteriore passaggio alla Camera si preannuncia come una pura formalità. La sua entrata in vigore potrebbe avvenire già nei primi mesi del 2016.
La nuova normativa prevede una pena da cinque a dieci anni di reclusione per i casi di ebbrezza con tasso di alcolemia superiore a 0,8 grammi/litro, guida sotto effetto di droghe, velocità doppia rispetto al limite in città o eccessiva per più di 50 km/h fuori città, inversione del mezzo in corrispondenza di dossi, curve o incroci e il passaggio al semaforo con il rosso.
La pena sale da un minimo di otto a un massimo di dodici anni per l’ebbrezza oltre gli 1,5 g/l e per gli autisti professionisti. In caso di fuga dopo il sinistro è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, con il vincolo che la condanna non scenda mai sotto i cinque anni. Il sistema sanzionatorio approvato mantiene le attuali norme, vale a dire la detenzione dai 2 ai 7 anni, solo se l’omicidio stradale è conseguenza di una violazione ritenuta non grave.
La normativa modifica anche la disciplina delle lesioni gravi, con una reclusione che va da tre mesi a un anno: per quelle gravissime si andrà da uno a tre anni.
Una novità importante introdotta nel maxiemendamento, rispetto a quanto approvato dalla Camera a ottobre, riguarda la disciplina di ulteriori situazioni in cui si manifesta il concorso di colpa. Questa dimezza la pena al trasgressore del 50% e sarà applicata non solo quando è presente una condotta colposa della vittima ma più generalmente tutte le volte in cui la responsabilità non sia solo del colpevole. Il trasgressore, infatti, potrà usufruirne in caso di dolo del deceduto e per colpe attribuibili a terzi, quali l’ente proprietario della strada.
Il DDL modifica anche il Codice di procedura penale con lo scopo di facilitare i test che verificano la presenza nell’organismo di alcol e droga. I decreti che permettono di sottoporre ad analisi l’automobilista possono essere adottati dal magistrato oralmente ma solo nel caso in cui si ritenga che le indagini possano essere danneggiate da un ritardo dei prelievi. Tuttavia, nelle 48 ore successive, e non oltre questo termine, il pubblico ministero dovrà richiedere al Giudice per le indagini preliminari la convalida della sottoposizione al test.
Il provvedimento non contiene alcuna disposizione in merito al cosiddetto ergastolo della patente, ovvero la revoca a tempo indeterminato del documento di guida. Per l’omicidio stradale il periodo di sospensione della patente è fissato in quindici anni – scendono a cinque in caso di lesioni stradali – mentre in caso di fuga del responsabile si arriva a trent’anni.
Attualmente il periodo previsto dall’articolo 219 del Codice della strada è di due anni, che sale a 36 mesi per l’aggravante dell’assunzione di alcol o droga: queste disposizioni restano in vigore per tutti gli altri casi che disciplinano la revoca della licenza di guida. Le disposizioni sulla revoca saranno applicate anche agli automobilisti titolari di licenza di guida non italiana.