Omicidio stradale, sarà legge entro dicembre

L’omicidio stradale si avvia verso l’iter per diventare legge. La nuova norma esce dall’assemblea della Camera con qualche modifica rispetto al testo approvato quest’estate dal Senato. Il reato si configura nel caso in cui l’automobilista provochi la morte di una o più persone e prevede due situazioni principali, da distinguersi in base al tipo di violazione commessa.
La prima prevede la reclusione tra i 5 e i 10 anni e riguarda il caso in cui il decesso della vittima sia causata da conducenti in stato di ebbrezza media, configurabile con un tasso alcolemico tra i 0,8 e 1,5 g/l, oppure da violazioni particolarmente gravi come il superamento dei limiti di velocità (il doppio del consentito in centro urbano o superiore di almeno 50 km/h sul limite massimo nelle strade extraurbane), l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la circolazione contromano e l’inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi.
L’altra violazione si configura quando l’omicidio stradale colposo sia commesso in stato di ebbrezza con un tasso superiore all’1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La pena in questo caso considera una reclusione tra gli 8 e i 12 anni: saranno trattati alla stregua di questa condanna anche lo stato di ebbrezza alcolica media (0,8-1,5 g/l) che riguardi conducenti professionali e neopatentati.
Annunciate una serie di attenuanti o aggravanti da applicare ai due casi. La pena sarà diminuita fino alla metà quando il reato di omicidio stradale deriva anche da responsabilità colposa della vittima. Sarà aumentata fino a 18 anni quando l’automobilista provoca la morte di più persone o il decesso e le lesioni di uno o più individui.
Per il conducente che fugge dopo l’incidente, la pena sale da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore ai 5 anni per l'omicidio e ai 3 anni per le lesioni: ulteriori aggravanti sono previste se si è alla guida senza patente o senza assicurazione.
Un’eventuale condanna del guidatore per omicidio o lesioni stradali comporta automaticamente la revoca della patente. L’ottenimento di una nuova licenza di guida sarà possibile solo dopo 5 anni (per lesioni) e 15 anni (per omicidio); la fuga dell’automobilista colpevole di omicidio prevede un periodo di revoca di almeno 30 anni.
In tutte le altre situazioni prevale la vecchia disposizione, vale a dire l’articolo 589 del Codice penale.
Stretta anche per le lesioni stradali, stabilendo pene più forti se chi guida è ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti. Si va dai 3 ai 5 anni per quelle gravi e da 4 ai 7 anni per quelle gravissime: se il guidatore ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o se il sinistro è causato da manovre pericolose, scatta rispettivamente la reclusione da 18 mesi a 3 anni e da 2 a 4 anni.
L'arresto del conducente sarà obbligatorio in caso di flagranza ma solo nelle circostanze più gravi – tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l o guida sotto l'effetto di droghe – mentre sarà a discrezione delle Forze di polizia in tutti gli altri casi, incluso quello delle lesioni.
“A fronte del dimezzamento delle vittime sulle strade italiane”, ha commentato Riccardo Nencini, Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti, “sta crescendo il numero dei morti provocati da chi guida sotto l'effetto di alcool e di stupefacenti. Si calcola una percentuale di oltre il 25% per cento. È la ragione che ci ha indotto a rendere le norme più gravi e più giuste”. Lo stesso viceministro assicura che l’omicidio stradale sarà legge entro la fine del 2015.
Soddisfazione anche da parte dell’ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, che ha evidenziato l’impegno e la netta presa di posizione dell’attuale Governo.