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RC Auto, al via l’iter in Parlamento

Pubblicato il 18/09/2015
RC Auto, al via l’iter in Parlamento

Il DDL concorrenza comincia il suo iter di approvazione in Parlamento: diversi i cambiamenti confermati nel testo definitivo del provvedimento.

In tema di tariffe RC Auto, il disegno di legge impone sconti obbligatori sui premi assicurativi, la cui percentuale minima sarà stabilita dall’IVASS, Istituto per la Vigilanza fra le Assicurazioni. Le agevolazioni scattano per gli assicurati che permetteranno l’ispezione preventiva del veicolo (a spese dell’assicurazione), per coloro che monteranno la scatola nera e in caso di installazione di rilevatori del tasso di alcolemia. Le spese relative alle apparecchiature sono sempre a carico della compagnia.

In una versione precedente la disposizione si limitava a esporre che gli abbuoni dovessero essere significativi, lasciando alle singole compagnie il quantum della riduzione.

Le imprese di assicurazioni dovranno inoltre praticare sconti a chi sottoscriverà più polizze assicurative per veicoli in possesso con clausola di guida esclusiva. Confermato anche lo stop alle differenze territoriali dei costi assicurativi: gli automobilisti che non hanno incidenti da un minimo di 5 anni, che montano la black box e che vivono nelle aree dove le tariffe sono più alte della media, potranno usufruire di un bonus che permetterà l’allineamento del costo della polizza alla media delle altre regioni. La norma ha l’obiettivo di non penalizzare gli automobilisti più virtuosi e che sono stati finora costretti a pagare premi più alti a causa della residenza in territori a rischio frodi.

Sono previste ammende consistenti, 40 mila euro, per le assicurazioni che non applicheranno gli sconti obbligatori. Multe di 15 mila euro, invece, per le compagnie di assicurazione che rifiuteranno di contrarre o rinnovare una polizza: l’automobilista ha diritto alla copertura, ma deve fornire all’impresa informazioni veritiere sul proprio profilo di rischio.

Ulteriori novità sono la soppressione delle disposizioni che prevedono il risarcimento in forma specifica presso le officine convenzionate e la rinuncia alla cessione del credito. Per quest’ultima la Commissione Giustizia alla Camera ha rilevato “una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, attribuendo maggiore forza contrattuale all'assicuratore”. La disposizione è stata eliminata anche perché poco utile al contenimento del fenomeno delle frodi assicurative.

La stessa Commissione si è espressa negativamente anche sulla prima condizione, vale a dire la riparazione del veicolo incidentato in una carrozzeria convenzionata con la compagnia. Se mantenuta nel testo, avrebbe creato “un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore”. Con questa modifica, l’assicurato potrà dunque avvalersi dell’impresa di autoriparazione di propria fiducia.

Confermata anche la necessità di una tabella unica dei risarcimenti per la valutazione del danno non patrimoniale di non lieve entità. I valori della tabella saranno legati al tasso di inflazione, con lo scopo di controllare la dinamica dei costi dei risarcimenti.

Infine, l’ultima versione del DDL ha innalzato rispetto alle prime previsioni il limite di tempo per indicare i testimoni: lo si potrà fare fino alla lettera di richiesta di risarcimento del danno o dall’invito alla negoziazione assistita o alla richiesta esplicita dell’assicurazione, mentre inizialmente era stato deciso che avrebbero dovuto essere indicati già al momento della denuncia di sinistro.

A cura di: Paola Campanelli

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