Incidente stradale: e se il veicolo che lo causa non è assicurato?

Gli incidenti stradali sono all’ordine del giorno: lo scorso anno in Italia se ne sono verificati circa 175 mila. Non è solo frequente che un simile evento possa accadere, ma c’è anche la possibilità che si rimanga coinvolti in un sinistro causato da un’auto non assicurata.
Il rischio è la conseguenza di una sistematica crescita dal 2012 della circolazione di questi veicoli: sono quasi 4 milioni i mezzi che viaggiano in Italia senza polizza RC, l’8,7% del parco circolante. Il dato assume maggiore gravità se confrontato con le cifre registrate nel 2013: rispetto a quest’ultimo, le vetture prive di copertura assicurativa sono aumentate di circa 400 mila unità (+11,4%), passando dai 3,5 agli attuali 3,9 milioni. Considerando che nella penisola sono presenti in totale quasi 40 milioni di veicoli, si deduce che 1 automobilista su 10 utilizza il proprio mezzo senza assicurazione.
È bene ricordare che i guidatori di un mezzo privo della regolare polizza infrangono l’articolo 193 del Codice della strada e sono soggetti a una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 841 euro ad un massimo di 3.287 euro, nonché al sequestro del veicolo.
Se guardiamo le macro aree, l’incidenza dei mezzi non assicurati è del 13,5% nelle province del Sud e dell’8,5% nel centro Italia, mentre al Nord il valore scende al 6,2%.
La via più logica da seguire, in caso di incidente, sarebbe quella di farsi risarcire dal soggetto non assicurato che ha causato l’incidente. Il più delle volte, però, si tratta di persone con possibilità economiche limitate o che non possiedono alcun bene: in questi casi, intentare una causa civile porterebbe tempi lunghi, costi non indifferenti e il rischio di nessun risarcimento.
L’alternativa è quella di adire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene anche quando il veicolo che ha causato il sinistro non viene identificato: il suo intervento è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.
Il Fondo, amministrato dalla Consap – Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici – sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, viene alimentato attraverso le quote di coloro che pagano regolarmente l’assicurazione del proprio mezzo: così facendo, contribuiscono al finanziamento con un’aliquota obbligatoria del 2,5% applicata a ogni contratto stipulato.
La richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata tramite raccomandata all’Impresa designata competente per il territorio, che provvederà a indennizzare il danneggiato solo nel caso ricorrano i presupposti, e alla Consap.
In tutti i casi in cui è richiesto l’intervento del Fondo, un’eventuale azione giudiziaria per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dal momento della richiesta. La liquidazione, quindi, deve avvenire entro 60 giorni, salvo interruzioni dell’Impresa designata (ad esempio per richieste di integrazione documentale).
Esistono anche dei casi in cui l’automobilista che sia stato coinvolto nel sinistro senza colpa abbia stipulato una polizza completa di garanzia collisione o mini-kasko. In questo modo, l’assicurato potrà essere risarcito direttamente dalla propria compagnia per i danni materiali subiti dal proprio veicolo, a condizione che il mezzo con cui si è avuta la collisione venga identificato.