Detrazione dei premi assicurativi nel 730

Tra i costi scaricabili e portati in diminuzione dell’Irpef dovuta in dichiarazione dei redditi, ci sono i premi assicurativi. Questi riguardano:
1) i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% e le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
2) i premi che riguardano il rischio di non autosufficienza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.
I primi sono detraibili per un importo non superiore ai 530 euro, mentre i secondi per una quota massima di 1291,14 euro.
La normativa è stata modificata a seguito del Decreto Legislativo numero 47 del 2000, dando vita a una distinzione tra contratti stipulati prima del 31 dicembre 2000 e dopo l’1 gennaio del 2001.
Per i contratti riguardanti le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni conclusi prima del 2000, è possibile usufruire della detrazione del 19%: stessa percentuale si applica per i contratti di assicurazioni che hanno per oggetto il rischio di morte e l’invalidità permanente non inferiore al 5% da qualunque causa derivante, ma solo se stipulati dopo il primo gennaio del 2001. In entrambi i casi, la detrazione può essere esercitata a patto che ci sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dal beneficiario: dunque, possono essere detratti anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Nel caso invece in cui le polizze siano miste, sono previsti due tipi di detrazioni d’imposta:
- per copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, se stipulate o rinnovate dal 2001, si detrae solo la quota di premio riferibile al rischio di morte;
- nel caso di malattia o infortunio, è detraibile la quota di premio che copre il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%. La parte relativa al rischio di malattia non è detraibile.
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 2014, è previsto un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi come contenuto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, riferito a forme di incapacità particolarmente gravi che limitano l’autosufficienza dell’individuo. Il contratto dovrà specificare la condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto: il limite di detrazione e di 1.291,14 euro, calcolati al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
Tali detrazioni, facendo riferimento alla compilazione del modello 730, andranno indicate nelle righe da E8 a E12 con il codice 37: si utilizzerà, invece, il codice 36 per indicare i premi pagati nel 2014 per le assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% redatti dal 2001 e i premi pagati per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni registrati fino al 2000.