IVASS: il nuovo Regolamento semplifica il rapporto tra le parti
Aggiornato il 30/11/2016

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni dà esecuzione all’articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, tramite il Regolamento n.8 del 3 marzo 2015.
Tale norma prevede che l’IVASS definisca nuove misure per semplificare le procedure e gli adempimenti burocratici relativi al ramo assicurativo, riducendo la modulistica e i cartacei nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela. In più, dovrà agevolare le relazioni digitali, l’utilizzo di posta elettronica certificata e i pagamenti elettronici.
Il Regolamento è formato da sette Capi.
Il Capo I contiene “Disposizioni di carattere generale” ed è costituito da tre articoli riguardanti le Fonti normative, le Definizioni adottate e l’Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento.
Le misure adottate si applicano a tutte le imprese che operano in Italia, italiane e comunitarie, a tutti gli intermediari di assicurazione e ai contratti di assicurazione del ramo vita e danni.
Il Capo II stabilisce “Disposizioni riguardanti imprese ed intermediari”. Anch’esso si compone di tre articoli: il primo riguarda l’obbligo per le imprese e gli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D del Registro Unico delle Imprese di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzabile dalla clientela nella corrispondenza. Il secondo è l’incentivo a utilizzare la firma elettronica per la documentazione contrattuale in generale, soprattutto per la sottoscrizione della polizza assicurativa. Il terzo incoraggia l’uso di strumenti di pagamento elettronici anche online per corrispondere i premi, senza oneri a carico dei clienti.
Il Capo III contiene “Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico”. Prima che il contratto venga concluso, l’impresa o l’intermediario possono acquisire dal cliente tramite posta elettronica o registrazione vocale il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico. Tale consenso deve essere tracciabile e può riguardare un solo contratto o tutti i futuri rapporti. Il cliente che accetta la modalità di comunicazione digitale usufruisce di uno sconto, che sarà indicato nella polizza: l’eventuale revoca del consenso può determinare la perdita di tale beneficio.
Il Capo IV racchiude le “Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti”. Tutte le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel RUI devono utilizzare delle procedure che assicurino la conservazione, anche utilizzando il digitale, dei documenti e delle comunicazioni previste dai Capi II e III. Inoltre all’articolo 11 si stabilisce che le imprese e gli intermediari non richiedano al cliente documentazione già in loro possesso, a condizione che quest’ultima sia ancora in corso di validità.
Il Capo V pone delle modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico degli intermediari: l’obiettivo è di tutelare il contraente affinché possa acquisire informazioni preliminari sull’intermediario con cui sta per intraprendere un rapporto contrattuale.
Il Capo VI introduce modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 2010, che disciplina la promozione dei contratti di assicurazione “vendita a distanza”.
Nel Capo VII troviamo le disposizioni inerenti alla “pubblicazione e all’entrata in vigore del Regolamento”: è previsto un periodo di sei mesi dalla sua entrata in vigore per adempiere alle specifiche disposizioni dell’articolo 4 e 11.
L’IVASS ha ritenuto di escludere interventi di semplificazione in materia dell’informativa precontrattuale prevista dal Regolamento ISVAP n. 35/2010, rimandandoli a una fase successiva: a questo proposito, è prevista anche la possibilità di costituire un tavolo tecnico con l’ANIA e le Associazioni dei consumatori e degli intermediari.