Negoziazione assistita, obbligatoria dal 2015

Dal 9 febbraio di quest’anno, su alcune specifiche controversie civili, prima di iniziare la causa davanti al giudice occorrerà rivolgersi agli avvocati per avviare un percorso di negoziazione.
Introdotta con la riforma della giustizia civile dal decreto 132 del 2014, la negoziazione va ad affiancare gli altri istituti per la risoluzione di controversie per via stragiudiziale; la negoziazione assistita diventa condizione di procedibilità, vale a dire condizione necessaria perché un'azione giudiziaria possa essere promossa o proseguita.
I casi al quale si potrà applicare sono due: quando si intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; quando si propone in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo per somme fino a 50 mila euro.
Tuttavia, esistono una serie di situazioni in cui la negoziazione assistita non può essere applicata, come il caso delle controversie che riguardano obbligazioni contrattuali derivanti da accordi conclusi tra professionisti e consumatori; inoltre, non si applica in caso di azioni per il recupero del credito se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo. Restano fuori anche i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, quelli relativi all'esecuzione forzata e l'azione civile esercitata nel processo penale.
L’iter della procedura comincia con la richiesta fatta dal legale del richiedente all’altra parte in causa, invitandola ad aderire alla negoziazione: nel caso si ricorra direttamente al giudice, interviene l’improcedibilità della domanda giudiziale che deve essere eccepita dal convenuto (a pena di decadenza) o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se, una volta comunicato l'invito, l'altra parte non aderisce o rifiuta entro 30 giorni, la condizione di procedibilità si ritiene realizzata. La conseguenza sarà l’inizio del processo: il giudice potrà tener conto ai fini delle spese di giudizio del comportamento poco collaborativo della parte che non acconsente alla negoziazione.
In caso invece di adesione all’istituto, le parti con i rispettivi avvocati dovranno stilare la convenzione di negoziazione in forma scritta – pena la nullità –, precisando l’oggetto della controversia e stabilendo il termine entro il quale svolgere la procedura: tale scadenza deve essere compresa tra 1 e 3 mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti.
Nell’ipotesi che la procedura accettata non porti a un accordo, si può iniziare o proseguire il processo: se invece la negoziazione ricompone la lite, l’accordo che ne scaturisce avrà valore esecutivo. Condizione per la validità dell’atto è la sottoscrizione da parte degli avvocati, che certificano la veridicità delle firme e la conformità dell’atto alle norme imperative e all’ordine pubblico.