logo segugio.it
Chiama gratis 800 999 555

Sicurezza: obbligo pneumatici invernali

Pubblicato il 28/11/2014

Aggiornato il 01/12/2014

Sicurezza: obbligo pneumatici invernali

È entrato in vigore il 15 novembre e varrà fino al 15 aprile del prossimo anno l’obbligo per gli automobilisti di montare pneumatici invernali o tenere a bordo catene da neve per circolare sulla maggioranza delle strade statali e autostradali.

A stabilire l’unificazione del periodo per tutta l’Italia, è stato un decreto ministeriale del 2013: la data di inizio è anticipata di un mese, 15 ottobre  per le zone montane di Alpi e Appennini; inoltre, il vincolo non è in vigore su tutte le tratte – 53 province su 110 lo scorso anno – ma sono gli enti che gestiscono le strade a decidere, segnalandolo con appositi cartelli stradali.

Nonostante l’aumento del numero degli automobilisti che li usano, gli pneumatici invernali – o “gomme da neve” secondo il termine comune – risentono di alcuni pregiudizi che ne penalizzano la diffusione: è invece da sottolineare la loro polivalenza che va oltre al tipico utilizzo su strade ghiacciate o innevate. Aumentano infatti la sicurezza del veicolo anche quando si viaggia su asfalto asciutto con temperature al di sotto dei 7 gradi, migliorando la tenuta di strada e diminuendo gli spazi di frenata del 15% (il 50% in caso di neve) rispetto a uno pneumatico estivo. Da smentire anche l’aumento dei consumi e la diminuzione del comfort: le coperture più moderne hanno una minore resistenza al rotolamento rispetto al passato e una silenziosità che non fa rimpiangere lo pneumatico estivo.

Molti automobilisti lamentano il problema della spesa aggiuntiva da sostenere per un ulteriore treno di gomme: si dovrebbe riflettere sul fatto che quando si circola con lo pneumatico invernale si evita di usurare quello estivo – e viceversa – aumentando l’intervallo di sostituzione di quest’ultimi e generando un risparmio tale da bilanciare la spesa del doppio treno di gomme.

Gli pneumatici termici (o invernali) si riconoscono dalla sigla M+S (mud+snow) sulla spalla del copertone e da un battistrada più profondo – minimo 4 mm – e più intagliato per ottenere una migliore trazione: l’elevata presenza di silice nella mescola permette una miglior tenuta di strada anche sul bagnato.

La direttiva 92/23/CEE permette di utilizzare a parità di misura un codice di velocità massima inferiore a quello omologato sul libretto di circolazione per gli pneumatici estivi: il minimo è Q (pari a 160 km/h). In questo caso si dovrà applicare un’apposita targhetta di avvertimento che indichi la velocità massima consentita. 

Inoltre, in condizioni molto critiche, come strade particolarmente innevate, è possibile utilizzare pneumatici invernali chiodati:  presentano sporgenze metalliche sul battistrada ed obbligano a dotare il veicolo di paraspruzzi; tuttavia non hanno una buona aderenza sul bagnato e sono rumorosi.

In alternativa, è possibile risparmiare usando le economiche catene da neve in quanto il codice della strada ne equipara l’utilizzo ai pneumatici termici. Il problema è che comportano degli svantaggi: obbligano a una velocità moderata (max 50 km/h) e sono da mettere solo in caso di condizioni climatiche estreme in quanto potrebbero causare danni alla vettura. A questo si aggiunge che particolari pneumatici ribassati non ne permettono il montaggio.

Il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa per chi non rispetta l’obbligo in vigore: 84 euro, che si riducono a 58 euro se la multa è pagata entro cinque giorni; in caso venga rilevata in un centro abitato, ammonterà a 41 euro.

A cura di: Paola Campanelli

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 0 su 5 (basata su 0 voti)

Articoli correlati