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Multe sulle strisce blu: la sentenza della Cassazione

Pubblicato il 05/11/2014
Multe sulle strisce blu: la sentenza della Cassazione

Buone notizie per gli automobilisti italiani in tema di multe sulle strisce blu. In caso di contestazione da parte del trasgressore ci sarà l’inversione dell’onere della prova: spetterà all’autorità amministrativa dimostrare la legittimità della nomina e, quindi, la validità della delibera comunale.

L’oggetto della delibera è l’ordinanza numero 22867 pubblicata il 28 ottobre dalla sesta sezione civile della Cassazione. La sentenza accusa gli enti locali che non riescono a dimostrare la legittima nomina degli ausiliari del traffico e pone a rischio nullità le multe sulle strisce blu (o quelle per divieto di sosta), praticate da quest’ultimi: la contravvenzione non è infatti valida se contestata da un ausiliario non abilitato.

Il caso che ha portato alla pronuncia della Cassazione è il ricorso da parte di un automobilista che, giudicato infondato in prima istanza, è stato poi accolto. La Cassazione ha evidenziato come il Tribunale si fosse solo limitato ad affermare la piena legittimazione dell’ausiliario, non chiarendo se l’accertatore fosse abilitato a farlo. Qualora l’ente non provi tale legittimità in giudizio, la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta, “secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo”.

Questo caso limite va ad aggiungersi a un’altra sentenza della Cassazione in tema di parcheggi sulle strisce blu. Nello specifico, l’ordinanza numero 18575 del 3 settembre 2014 ha stabilito che il verbale in caso di mancato pagamento del parcheggio deve essere considerato nullo nel caso in cui il Comune non possa dimostrare che nelle vicinanze siano presenti aree di sosta gratuita. Si ricorda che anche il Codice della Strada stabilisce l’obbligo a destinare un’area di parcheggi gratuita in tutti quei casi in cui decida di creare aree a pagamento o di posizionare sistemi di controllo: l’obbligo non è valido nelle ZTL (zone a traffico limitato) o per specifiche zone individuate dalla giunta comunale (per condizioni particolari di traffico).

Dunque, anche in questo caso, come nel precedente, è sull’ente comunale (e non sull’automobilista) che incombe l’onere della prova.

A cura di: Paola Campanelli

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