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Polizze assicurative e clausole vessatorie

Pubblicato il 07/10/2014
Polizze assicurative e clausole vessatorie

L'assicurazione rappresenta un contratto a "prestazioni corrispettive", in quanto impegna i firmatari all'effettuazione di prestazioni reciproche, ed "aleatorio" poiché la sua esecuzione può anche non verificarsi. Con questo tipo di contratto l'assicuratore, in seguito al versamento di un premio, si impegna a risarcire l'assicurato, entro limiti stabiliti, del danno a lui causatogli da un sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento riguardante la sua vita.

Con il termine di "forme di assicurazione" si indicano i settori e le classi di rischio coperte dalle compagnie di assicurazione, il ramo vita ed il ramo danni. Il primo, il ramo vita, prevede la stipula di una assicurazione sulla vita: il contraente garantisce a se stesso o ad una terza persona prestabilita, il versamento di un capitale o di una rendita concordata in polizza, al raggiungimento di una determinata età oppure al momento della sua morte.

Il ramo danni ha come scopo la copertura dei rischi di natura patrimoniale ovvero furti, incendi, trasporti, danni civili a terzi e quant'altro. Con la stipula di una polizza contro i danni, l'assicurato viene risarcito dei danneggiamenti diretti o indiretti in seguito ad un evento dannoso, mentre l'assicurazione non è obbligata a risarcire il valore integrale, ma stabilisce l'indennizzo proporzionalmente al danno verificatosi. Al momento della sottoscrizione di una polizza assicurativa sarà fondamentale porre attenzione alle clausole di delimitazione della garanzia, che sono richiamate nelle condizioni generali della polizza, per la determinazione del rischio e della durata della copertura assicurativa.

Le clausole inserite nelle condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono soggetti ad interpretazione e, nel caso di dubbio, a favore dell'altro contraente come stabilito dall'artico 1370 del c.c. Spesso queste regole non sono sufficienti a tutelare l'assicurato, motivo per cui i legislatori si sono concentrati sulle clausole vessatorie. Le compagnie assicuratrici tendono ad aggiungere clausole a loro favore a discapito dei clienti. Lo scopo di queste delimitazioni è quello di trasferire i rischi legati al contratto su chi lo ha firmato, di limitare la responsabilità della controparte o di derogare all'autorità giudiziaria il potere decisionale.

Va tenuto presente che le clausole di delimitazione della garanzia per essere opponibili alla controparte devono essere approvate per iscritto, altrimenti non hanno effetto, come evidenziato dall'articolo 1341 e c. 2 c.c. Sono considerate vessatorie, ai sensi dell'articolo 1469 bis c.1, le clausole che individuano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi sorti in seguito alla sottoscrizione del contratto. Questa difformità di potere contrattuale è lampante, infatti il cliente può solo aderire ad uno schema contrattuale già preparato. L'articolo 1469 bis. 3 c.c. elenca una serie di clausole vessatorie a cui è possibile porre rimedio solo con l'inefficacia della clausola stessa ricorrendo all'autorità giudiziaria.

A cura della Redazione

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