Indennizzo Diretto: consigli per l'uso

L’Indennizzo Diretto è la procedura assicurativa introdotta dal 1 febbraio 2007 che, in caso di sinistro stradale tra due veicoli, consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili in parte) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore e non dall’assicurazione del responsabile del sinistro.
Si tratta di un conguaglio anticipato da parte della propria assicurazione per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, allo scopo di velocizzare l’iter di liquidazione a tutto vantaggio del danneggiato. Ecco delle utili informazioni per accorciare i tempi di indennizzo e farsi risarcire direttamente dalla propria assicurazione.
I danni risarciti
Vengono risarciti i danni al veicolo e quelli eventualmente connessi al suo utilizzo, quelli alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e i danni al conducente, in caso di lesioni subite ma di lieve entità (fino al 9% dell’invalidità).
Quando si applica
I veicoli coinvolti nell’incidente devono essere due, entrambi regolarmente assicurati e immatricolati in Italia. Se uno dei due veicoli è un ciclomotore (o lo sono entrambi), deve essere stato immatricolato dopo il 14 luglio 2006, a meno di volontaria adesione al nuovo regime. Nel caso di danni fisici riportati dal conducente, questi non devono essere gravi (invalidità permanente non superiore al 9%). La procedura si applica anche nel caso in cui sui veicoli coinvolti ci fossero altre persone, diverse dal conducente, che hanno subito lesioni gravi, che portano ad una invalidità permanente superiore al 9%.
Quando non si applica
L'indennizzo diretto non si applica quando sono coinvolti più di due veicoli e/o se le lesioni al conducente superano il 9% di invalidità e nel caso in cui uno o entrambi i veicoli coinvolti sono ciclomotori con targa precedente al D.P.R.153 del 2006. E' escluso anche nei casi in cui l’incidente sia avvenuto all’estero o con veicoli assicurati o immatricolati all’estero. In tutti questi casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’assicuratore dell’altro veicolo ritenuto responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
Come richiedere il risarcimento
In caso di sinistro, è obbligatorio denunciarlo per iscritto alla propria compagnia, anche nel caso in cui non si ritenga di avere responsabilità (denuncia cautelativa). La procedura richiede la compilazione del modulo blu di constatazione amichevole e la consegna a mano al proprio assicuratore o, in alternativa, con raccomandata a/r, telegramma, fax, posta elettronica.
Cosa deve fare la compagnia
L’assicuratore chiederà il risarcimento alla compagnia del secondo veicolo entro 60 giorni per i danni relativi alle cose e al veicolo (30 giorni nel caso di constatazione amichevole, con la sottoscrizione congiunta del modulo C.A.I), entro 90 giorni nel caso di lesioni lievi subite dal conducente.
Danni ai trasportati
Nel caso di lesioni (anche gravi) subite dai trasportati, la richiesta di risarcimento può essere inoltrata all’assicurazione del veicolo sul quale la persona si trovava. Se il danno supera il massimale minimo di legge, la parte eccedente dovrà essere richiesta all’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
Mancato accordo con la compagnia
In caso non si raggiunga un accordo con la propria compagnia assicurativa, l’assicurato dovrà fare un’azione legale contro la compagnia o, in alternativa (se il risarcimento non supera la somma di 15.000 euro), ricorrere alla procedura di conciliazione ANIA/Associazione dei consumatori.
Conservazione della classe di merito
Il risarcimento diretto consente, in seguito a sinistri di lieve entità, di conservare la classe di merito ed evitare così il malus. Avviene nel caso in cui le condizioni contrattuali lo prevedano, attraverso la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati.
Per altri dettagli utili sulla procedura per il risarcimento diretto vedi la sezione dedicata alle guide su segugio.it.