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Assicurazioni: poca possibilità di detrarre le spese RC Auto

Pubblicato il 09/05/2014
Assicurazioni: poca possibilità di detrarre le spese RC Auto

Si avvicina l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi 2013 e tra le novità del modello 730/2013 ci sono anche le condizioni restrittive, introdotte dalla Riforma Fornero (legge n. 92 del 2012), per l’accesso alle detrazioni IRPEF previste per l’assicurazione RC Auto. Cosa significa? In pratica la detrazione sulle spese per l'assicurazione auto potrà essere richiesta solo per la parte di quota versata al Servizio sanitario nazionale (Ssn) che eccede i 40 euro.

Questa modalità è il risultato dell’applicazione dell’articolo 4 comma 76 della legge n. 92 del 2012, che va a colpire circa il 51% dei contribuenti (18 milioni), ovvero tutti coloro i quali hanno stipulato una polizza RC Auto con un premio netto annuo inferiore ai 380 euro circa.

Nel Modello 730/2013, la detrazione IRPEF del 19% riguarda quella parte del premio assicurativo che va a coprire le spese sostenute per eventuali incidenti automobilistici che viene versata direttamente al Servizio sanitario nazionale (Ssn).

Notizie migliori, invece, nel caso si abbia stipulato una polizza vita o contro gli infortuni. In questi casi la  legge  28.10.2013 n. 124 ha  apportato delle modifiche ma sarà possibile ottenere la detrazione per le seguenti polizze assicurative:

  •         vita e infortuni , per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000;
  •         morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati dall' 1 gennaio 2001;
  •         long term care (LTC)  non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.

Per l’anno 2013

Il limite massimo di detrazione per tutte le polizze elencate è stato ridotto a 630 € (nel 2012 era di   1.291,14)

Per l’anno 2014

I limiti massimi detraibili diventeranno:

  •         per le polizze vita, infortuni, morte e invalidità permanente € 530;
  •         per le polizze LTC € 1.291,14.

In presenza di entrambe le polizze predette si utilizza prima la detrazione relativa ai premi versati per le polizze vita, infortuni, morte o invalidità permanente (sempre con il massimo di € 530) e poi la detrazione relativa ai premi versati per la polizza LTC. Le detrazioni  nel loro complesso non possono comunque superare, come sopra detto, € 1.291,14.

A cura della Redazione

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