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Valore a nuovo

Con l'espressione valore a nuovo si indica la spesa necessaria per procedere all'integrale riparazione del bene o al nuovo acquisto del bene assicurato. 

Le assicurazioni che prevedono tale copertura sono essenzialmente le polizze auto e le polizze per la casa. La suddetta copertura risulta essere indispensabile perché, all'atto pratico, svincola totalmente l'importo del risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa, dal valore che il bene possiede al momento del sinistro, tenendo conto del naturale deprezzamento.

  • Polizze auto: nell'eventualità in cui si verifichi un sinistro, la polizza auto con copertura di valore a nuovo prevede il riconoscimento di una liquidazione di spese. Essa copre, quindi, non solo il valore del bene (mezzo) assicurato al momento dell'incidente, ma anche il totale delle spese indispensabili per ricostruire il bene o acquistarlo nuovamente. Nelle polizze auto, la copertura che assicura il ripristino del valore allo stato "nuovo", include anche le spese sostenute dall'assicurato per le riparazioni della carrozzeria del mezzo, o per l'acquisto di pezzi di ricambio nuovi. L'importo è riconosciuto a prescindere dallo stato di usura dei ricambi al momento della loro sostituzione.
  • Polizze casa: il meccanismo che regola la copertura assicurativa sulla casa con copertura che riconosce il valore del bene "a nuovo" è il medesimo applicato per le auto. Tale copertura risulta essere di fondamentale importanza soprattutto in caso di incendi o scoppio dell'abitazione. Solo nell'eventualità si includa questa copertura, infatti, è possibile ottenere il risarcimento delle spese complessive sostenute per il restauro o la ricostruzione dell'edificio. Non includendo tale copertura, la compagnia assicurativa terrà conto, formulando il calcolo delle spese risarcibili, dell'usura dell'abitazione e della sua "anzianità", ovvero del suo valore commerciale.

Ciò non significa che tale copertura non abbia un tetto massimo. Ogni compagnia assicurativa stabilisce delle soglie di indennizzo massime. In linea di massima i tetti massimi delle somme liquidabili non devono superare il triplo, o il doppio, del bene assicurato al momento del sinistro.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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