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UCI

L’UCI, l’Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione per l’Italia, ha il compito di gestire i risarcimenti per gli incidenti provocati dai veicoli immatricolati all’estero sul territorio italiano

L’attività svolta dall’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre del 2005 (Codice delle assicurazioni private): spetta all’Ufficio liquidare i danni e pagare ai beneficiari dell’evento sinistroso l’indennizzo del danno sofferto.

L’UCI è anche l’ente emittente della carta verde, il documento rilasciato dalle compagnie assicurative che estende la copertura assicurativa agli Stati esteri convenzionati. Ricordiamo agli assicurati italiani che sarà necessario munirsi di carta verde solo quando ci si recherà in Nazioni che non rientrano nell’Unione Europea (Macedonia, Montenegro, Russia, Moldavia, Ucraina, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Turchia, Tunisia, Israele, Iran), visto che la polizza RC Auto/Moto/Autocarro stipulata in Italia è valida solo negli Stati membri.

Per richiedere il risarcimento, in caso di incidente con un veicolo immatricolato all’estero, basterà inviare all’Ufficio una lettera raccomandata a/r, che dovrà indicare:

  • la dinamica del sinistro;
  • la tipologia, la marca, il modello, la targa e la nazionalità del veicolo estero;
  • i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza del proprietario e del conducente (se diverso) del veicolo estero;
  • il nome della compagnia assicurativa del veicolo estero;
  • gli estremi dell’autorità pubblica eventualmente intervenuta dopo l’incidente;
  • la copia della constatazione amichevole (se disponibile);
  • la copia della carta verde del conducente del veicolo estero;
  • le generalità delle eventuali altre persone coinvolte o elenco delle cose danneggiate (indicando l’esatta collocazione).

Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento dei danni materiali, occorrerà specificare il loro valore allegando una copia del preventivo di riparazione o della fattura se queste sono già state eseguite; per la liquidazione anche dei danni fisici, servirà indicare l’entità delle lesioni allegando una copia del referto del medico, nonché l’attestazione che dimostri la guarigione delle ferite riportate.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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