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Sottoassicurazione

Nell'assicurazione di proprietà il termine sottoassicurazione, detto anche sotto copertura, si riferisce ad una situazione in cui la somma assicurata è inferiore al valore della proprietà assicurata.Questo è purtroppo un evento molto comune che capita ai privati quando stipulano assicurazioni sulla casa e/o sulle cose possedute che dovrebbe essere evitato.

Lo svantaggio di essere sotto assicurati è che, in caso di perdita, si viene rimborsati solo parzialmente, in proporzione al tipo di sottoassicurazione concordata in fase contrattuale.

Di solito la formula utilizzata per calcolare il valore del risarcimento prevede l'utilizzo della regola proporzionale, e potrebbe essere schematizzata così:

  • Risarcimento = perdita * (somma assicurata / valore della proprietà)

Quindi il risarcimento, che corrisponde alla perdita, è dato dal rapporto tra la somma assicurata ed il valore reale della proprietà al momento del sinistro.

Poiché il valore della proprietà assicurata può variare, è possibile che mentre si è adeguatamente assicurati nel momento in cui si stipula una polizza, si potrebbe finire per essere sotto assicurati dopo aver acquisito una nuova proprietà.

Per esempio: una casa, definita abitazione principale, con un valore stimato di 100.000 euro è coperta da una somma assicurata di 100.000 euro. Dopo un anno, l'assicurato acquista nuovi mobili per un valore di 25.000 euro. Ciò aumenta il valore della loro proprietà a 125.000 euro.

A meno che l'assicurato non aumenti la somma assicurata dalla sua polizza a 125.000 euro, questo sarà sotto assicurato di 25.000 euro, ovvero del 20%.

Per questo motivo, i benefici erogati in caso di perdite potrebbero essere ridotti del 20%. Per comprendere bene il valore del rimborso se, ad esempio, una perdita generasse un credito di 5.000 euro, sarebbero coperti solo 4.000 euro.

Quando si applica la rinuncia alla sotto assicurazione, l'assicuratore si impegna a non verificare se un assicurato è sotto assicurato o meno quando presenta la richiesta di risarcimento danni.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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