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Riattivazione della polizza

Per riattivazione della polizza si intende il ripristino, su richiesta del contraente, delle garanzie assicurative che erano state precedentemente interrotte.

La riattivazione avviene informando la propria compagnia tramite:

  • area clienti (messa a disposizione dal portale online dell’agenzia);
  • numero verde
  • raccomandata a/r.

La procedura prevede che la richiesta venga effettuata specificando le proprie generalità, i dati del veicolo, quelli della polizza e la data in cui quest’ultima è stata sospesa. A questo punto si dovrà attendere l’emissione da parte della compagnia del nuovo certificato di assicurazione.

La riattivazione può avvenire su un nuovo veicolo e non necessariamente su quello coperto dalla polizza prima della sospensione. Condizione necessaria è che la precedente auto/moto venga venduta, rottamata, rubata o esportata all’estero definitivamente e che la nuova appartenga alla medesima tipologia. In più, è fondamentale presentare all’impresa assicurativa la documentazione ufficiale che certifichi per il vecchio mezzo la cessione, il furto o la rottamazione.

La copertura non può essere riattivata prima del periodo minimo di sospensione della polizza: una volta ripristinata, vedrà allungare la propria validità per un lasso di tempo uguale alla sua interruzione.

Ricordiamo che durante il periodo di sospensione il veicolo non potrà per alcun motivo circolare su strada o anche essere parcheggiato in aree pubbliche. In caso di violazione di questi obblighi l’assicurato potrà essere sanzionato con la stessa modalità riservata a chi utilizza un mezzo senza assicurazione. Nella guida "Cosa accade se si circola con l'assicurazione auto, moto o autocarro scaduta?" spieghiamo che le Forze dell’Ordine possono applicare quanto previsto dall’articolo 193 del Codice della Strada, vale a dire una multa compresa tra gli 849 e i 3.396 euro e il sequestro della due o della quattro ruote. L'organo accertatore dispone quindi che il mezzo venga prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dallo stesso agente o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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