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Responsabilità civile contrattuale

La responsabilità civile contrattuale, definita dall’art 1218 c.c, sorge in capo al debitore che non abbia eseguito la prestazione dovuta o non lo abbia fatto correttamente (ad esempio, nel caso di adempimento tardivo o parziale): è la responsabilità derivante dalla violazione di obblighi contrattuali.

L’area della responsabilità civile si distingue essenzialmente in:

  • responsabilità extracontrattuale (o aquiliana, o responsabilità da fatto illecito)
  • responsabilità contrattuale

In altre parole, il contraente che abbia causato un danno all’altro per non avere ben adempiuto al proprio dovere, sarà tenuto a risarcirlo − a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo sia dovuto all’impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile ad esso debitore.

La denominazione rimanda immediatamente al contratto come origine dell'obbligazione principale − e quindi, della successiva responsabilità per inadempimento. In realtà, secondo l’interpretazione oggi prevalente − consolidata dalla sentenza Cass. Sezioni Unite n. 14712/2007 −, si ritiene pacificamente che venga a configurarsi responsabilità civile contrattuale ogni qualvolta non sia (correttamente) eseguita una prestazione discendente da qualunque atto o fatto idoneo a far sorgere un’obbligazione. Fatta eccezione per il fatto illecito che, come visto, costituisce fonte della responsabilità civile extracontrattuale (ad esempio, i sinistri tipicamente coperti dalle polizze delle assicurazioni). Oltre al contratto propriamente detto, quindi, possono dare luogo a responsabilità contrattuale anche: vari atti di autonomia privata (promessa unilaterale, pagamento indebito, gestione di affari altrui etc.), e la legge.

L’onere della prova dell’avvenuto inadempimento − o del non corretto adempimento − grava sulle spalle del debitore quando la prestazione principale consiste in un facere, cioè in un comportamento attivo. Spetta, invece, al debitore se l’obbligazione principale non assolta constava di un non facere (= astensione dal compiere un’azione).

Quanto all’entità del risarcimento, questo coprirà soltanto i danni che erano prevedibili al momento della conclusione del contratto, del negozio o del compimento di altro atto fonte della responsabilità contrattuale. Salvo il caso in cui l’inadempimento o il ritardo sia imputabile a dolo del debitore.

Si tratta di una responsabilità di natura civile fondata su un rapporto giuridico già intercorrente fra debitore e creditore, una responsabilità che può essere fatta valere solo davanti al giudice civile.

Ultimo aggiornamento marzo 2021

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