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Ramo assistenza

Con l’espressione ramo assistenza si identifica il complesso delle quaranta prestazioni che in passato venivano offerte ai contraenti da parte di società di servizi, nell’ambito della stipula di polizze di assicurazioni auto. Tali società di servizi, in concreto, stipulavano specifici contratti con le compagnie assicuratrici allo scopo di fornire i servizi in essi dedotti.

La maggior parte delle società di servizi in argomento, nel tempo, hanno fatto richiesta ed hanno ottenuto dall’ente ISVAP una speciale autorizzazione per operare come delle vere e proprie agenzie assicurative, ma con la restrizione dell’operatività all’esclusivo Ramo Assistenza.

Di contro, numerose altre imprese hanno fatto specifica richiesta, ottenendo riscontri positivi, per poter operare nel medesimo ramo potendo lamentare una limitata operatività ad altri settori, questo escluso.

Il contesto di riferimento per la stipula della polizza del ramo in questione attiene all’esigenza di dover gestire un’emergenza dell’assicurato, causata da:

  • una eventuale avaria,
  • necessità di dover sopperire a esigenze personali,
  • altre esigenze legate alla fornitura del servizio di cui il contraente fa uso.

Sotto il profilo giuridico, si tratta di un vero e proprio contratto grazie al quale l’impresa assicurativa s’impegna a concedere all’assicurato, previo pagamento di un premio da parte di quest’ultimo, una prestazione di immediata assistenza entro i limiti accordati nel documento stesso.

L’evenienza di intervento subordina l’immediato aiuto ai soli casi di necessità sopraggiunta a seguito di danno fortuito dal quale scaturiscono le determinazioni sopracitate.

L’aiuto, in genere, viene erogato dalla compagnia assicurativa in denaro oppure in altra forma, secondo le pattuizioni contrattuali stabilite in convenzione tra le parti all’interno del contratto.

Se si tratta di prestazioni che devono avvenire in natura, quindi in modalità diversa da una erogazione in denaro, le stesse avvengono attraverso apposite forniture di personale oppure tramite la concessione d’uso di attrezzature ausiliarie di supporto all’attività svolta dal contraente.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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