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Quietanza

La quietanza è la ricevuta rilasciata dall'assicuratore al cliente che attesta l’atto del pagamento del premio o di una rata di esso. 

Il termine viene utilizzato anche quando la ricevuta riguarda il risarcimento in seguito alla liquidazione di un sinistro (quietanza di danno).

La quietanza deve contenere:

  • la somma versata;
  • la data dell’atto;
  • la firma della persona che effettua l’incasso.

È bene specificare che la quietanza deve essere conservata per almeno 5 anni a partire dal pagamento del premio (o del risarcimento) per poter dimostrare il passaggio di denaro tra le parti.  

La ricevuta che riguarda il saldo del premio RC Auto viene rilasciata da parte dell’agenzia in un apposito spazio del certificato di assicurazione. Ricordiamo che il certificato è il documento che attesta la copertura RC obbligatoria per legge e contiene una serie di informazioni, come ad esempio:

  • i dati del contraente;
  • il numero della polizza;
  • i dati relativi alla società assicurativa;
  • la targa e tipologia di veicolo assicurato.

Il guidatore deve portare il documento con sé quando circola con il veicolo su strada pubblica: l’obbligatorietà è imposta dall’articolo 180, comma 1, del Codice della Strada, che in caso di violazione porta all’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 41 e i 168 euro (per i soli ciclomotori si va dai 25 ai 99 euro).

Qualora l’automobilista/motociclista venga sorpreso dalle Forze dell’Ordine a viaggiare senza il certificato, dovrà obbligatoriamente presentarlo entro un certo termine presso l'ufficio indicato dall'agente accertatore, pena l’applicazione di una ulteriore sanzione che varia tra i 419 euro e i 1.682 euro.

Dal 1° Settembre 2016, in seguito alla circolare numero 300/A/5931/16/106/15 del Ministero dell'Interno, si può anche esibire durante gli accertamenti il certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale di quest’ultimo.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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