Portafoglio lavoro indiretto italiano
Con l’espressione portafoglio lavoro indiretto italiano si intende indicare i contratti che vengono stipulati da imprese di assicurazioni che appartengono allo Stato italiano, oppure da stabilimenti che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato italiano e la sede legale presso altro Stato estero, se le imprese cedenti sono esse stesse imprese italiane, o da stabilimenti con sede operativa nel nostro territorio di imprese che hanno sede legale in altro Stato.
Se, al contrario, l’impresa cedente che abbia sede legale in altro Stato stipula contratti che vanno a costituire il portafoglio lavoro indiretto estero. Anche i contratti stipulati da imprese italiane per mezzo di uno stabilimento costituito in altro Stato straniero, si considerano appartenenti al portafoglio estero.
Nel bilancio delle imprese di assicurazione, il conto economico va costituito attraverso la valutazione dei valori di conto suddivisi tra:
- portafoglio italiano,
- portafoglio estero.
Nello specifico, nel caso in cui il lavoro indiretto sia gestito attraverso un intermediario di riassicurazione, e l’impresa cedente non abbia temporaneamente ottenuto riconoscimento, ai fini della ricostruzione del conto economico deve farsi riferimento alla nazionalità dell’intermediario stesso.
Le determinazioni contenute nelle note finanziarie che compongono entrambe le tipologie di portafogli, concorrono a creare la compilazione degli allegati della nota integrativa prevista dall’art. 6 comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 173 del 1997, per il quale rileva la distinzione in argomento.
Il portafoglio del lavoro indiretto include i rischi assunti dall’attività di riassicurazione attiva e anche i rischi retroceduti, per attività di riassicurazione passiva. Si precisa che con il contratto di riassicurazione è un accordo attraverso il quale le compagnie assicuratrici scelgono di assicurarsi a loro volta.
La riassicurazione attiva consiste nell’assunzione dei rischi in capo al cedente; la riassunzione passiva, al contrario, comporta la cessione dei rischi in capo al cessionario. L’atto di riassicurarsi può essere anche vicendevole come il caso in cui un pool di aziende scelgano di riassicurarsi.
Ultimo aggiornamento novembre 2019