Polizze collettive
Le polizze collettive, nella terminologia del comparto assicurativo, indicano dei contratti sottoscritti da un contraente nell’interesse di più persone assicurate. Normalmente, i destinatari della polizza nel cui interesse è sottoscritta sono dipendenti della medesima azienda. In questo caso, in genere, il contraente coincide con il datore di lavoro. Questa tipologia di polizza può essere sottoscritta anche in caso di soggetti appartenenti alla stessa categoria professionale.
La polizza collettiva nasce con l’intento di tutelare azienda e lavoratori in caso di circostanze di particolare necessità. A suffragio di questa affermazione interviene la consuetudine di alimentare questo tipo di fondo assicurativo attraverso l’impiego degli accantonamenti destinati al TFR. Questa opzione consente all’impresa di avere un esborso limitato per l’attivazione della polizza collettiva, potendo utilizzare le somme di fine rapporto dei propri dipendenti. Questi ultimi, di contro, possono beneficiare della conseguente rivalutazione del capitale.
A ciascun dipendente, in ogni caso, è fatto salvo il potere di chiedere in qualunque momento:
- la restituzione integrale della propria quota a titolo di TFR,
- il rimborso parziale della stessa.
Questa facoltà segue la logica secondo la quale le somme maturate sono e restano di attribuzione esclusiva del dipendente, al quale viene sempre riconosciuta la possibilità di richiedere la liquidazione in ogni tempo. Il diritto a questa richiesta trova nella legge la sua fonte principale.
Lo scopo della polizza collettiva è, dunque, quello di sollevare la società d’impresa dagli oneri della gestione amministrativa interveniente in caso di infortunio sul lavoro o altri danni dallo stesso contesto derivanti. Il contenuto della copertura, in genere, è liberamente determinabile in sede di sottoscrizione.
Per finire, a contratto concluso, le responsabilità di riparazione dei danni, o altre forme di assistenza dedotte nel documento di accordo, vengono traslate in capo alla compagnia di assicurazioni coinvolta. Per vero, nel medesimo accordo contrattuale possono essere previsti casi di corresponsabilità tra impresa societaria e agenzia di assicurazioni.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019