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Perito assicurativo

Il perito assicurativo è un professionista che ha il compito di determinare il danno subito dall’assicurato e di cui la compagnia è responsabile.

Tra le principali responsabilità del perito troviamo:

  • determinare le cause del sinistro;
  • intervistare richiedenti e testimoni;
  • verificare la veridicità delle informazioni raccolte;
  • valutare i danni causati a un mezzo o ad una proprietà;
  • verificare che la polizza copra tutti i danni;
  • negoziare un accordo con il richiedente;
  • investigare quando presume che si stia verificando una frode assicurativa ed eventualmente riportarle alla società e alle autorità competenti.

Questa figura professionale deve essere necessariamente un lavoratore indipendente e nell'esecuzione dell'incarico deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Per svolgere la propria attività, il perito deve essere iscritto al Ruolo dei Periti Assicurativi, gestito dalla CONSAP.

L'articolo 158 del Codice delle assicurazioni private elenca al comma 1 tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione, tra cui:

  • godere dei diritti civili (ossia non siano stati emessi provvedimenti di interdizione o inabilitazione);
  • non aver riportato condanne per un delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'economia pubblica, l'industria e il commercio o il patrimonio;
  • aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
  • l’avere svolto un tirocinio di durata biennale presso un perito;
  • aver superato la prova di idoneità (fissata dalla CONSAP, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).

Il perito assicurativo non può avere alcun tipo di legame con le parti coinvolte (assicurati e compagnie). A tal proposito, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno”.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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