Margine di solvibilita
Nel settore delle assicurazioni con il termine margine di solvibilità si intende il fattore di potenza dell'azienda stessa. Disciplinata dall'articolo 44 del Codice delle Assicurazioni, rappresenta una solida sicurezza per tutti gli assicurati che hanno intenzione di legarsi alla compagnia stipulando un vincolo contrattuale, ossia una polizza assicurativa.
Per semplificare, si può dunque dire che con tale termine si intende la stabilità dell'azienda dimostrata dalla capacità di quest'ultima di poter assolvere economicamente l'onere assunto con la persona assicurata.
Di conseguenza più sarà grande il margine più l'azienda potrà considerarsi sicura. Il dato in questione fornisce infatti la garanzia all'assicurato che la società sia in grado di pagare, nel caso si verificasse il sinistro oggetto della polizza, un premio anche molto alto. Guardandola da un altro punto di vista, è possibile dire che tale margine esprima il patrimonio totale della compagnia di assicurazione. Nel calcolo del patrimonio rientrano esclusivamente gli elementi materiali, in particolare i capitali depositati. Per questo motivo è sempre specificato che il calcolo risulta al netto degli elementi immateriali.
La metodologia di calcolo utilizzata per ricavare il margine di solvibilità non è fissa e di conseguenza anche il margine non è fisso. Quest'ultimo, infatti, cambia in relazione all'attività dell'azienda.
È necessario distinguere i vari rami assicurativi nel quale si opera. Ad esempio:
- Assicurazione sugli infortuni
- Assicurazione vita (comprendente anche le polizze relative alla tutela della salute)
Nel secondo caso, assicurazione vita, il margine dovrà essere decisamente maggiore poiché in genere i premi da pagare al cliente sono più grandi.
Benché il dato preciso che indica tale margine dovrebbe essere riportato tra le varie informazioni relative alla società assicuratrice, spesso le aziende tendono a nasconderlo soprattutto nei casi in cui non è così alto. Il dato è comunque pubblico e tutti i clienti hanno il diritto di conoscerlo prima della sottoscrizione della polizza. Si può dunque chiederlo specificatamente all'agente assicuratore o cercarlo sulle pagine web dell'azienda.
Ultimo aggiornamento novembre 2019