Mandatario liquidazione sinistri
Con il termine mandatario per la liquidazione dei sinistri si intende una figura professionale disciplinata dall'articolo 152 del Codice delle Assicurazioni Private, regolamentato dal decreto legislativo 209 del 2005. A questo soggetto è affidata la gestione dei sinistri avvenuti al di fuori del Paese di residenza.
Le assicurazioni devono comunicare ai centri di informazione degli Stati membri i dati identificativi del soggetto selezionato come mandatario. Questo deve operare seguendo una prassi delineata e ben definita. Deve inoltre risiedere, o può avere anche solo il domicilio, nello Stato al quale è stato assegnato. Infatti deve essere in grado di poter parlare a tutti coloro che hanno diritto al risarcimento nella lingua ufficiale dello Stato in questione.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può lavorare per una o più compagnie di assicurazione. Deve reperire tutte le informazioni necessarie per una chiara gestione del sinistro, adottando le misure richieste da ogni compagnia per procedere alla liquidazione dell'evento.
Nonostante venga nominato questo tipo di mandatario, il danneggiato può comunque inoltrare la domanda di risarcimento alla compagnia di assicurazione che assicura colui che ha procurato il danno. Entro e non oltre il termine di tre mesi dalla ricezione di tale richiesta, la compagnia deve comunicare la propria offerta di risarcimento o, eventualmente, la motivazione di rigetto.
Nei casi in cui il sinistro derivi dalla circolazione di veicoli a motore, presso l'ISVAP è possibile consultare il Centro di Informazione Italiano da cui risultano:
- numero di targa di ogni veicolo
- numero e scadenza della polizza
- il nome delle imprese assicuratrici che coprono le RCA del veicolo.
Inoltre presso il CII sono disponibili altre informazioni relative all'assistenza degli aventi diritto tra cui i tempi, le modalità e le procedure di invio dei dati e le varie informazioni sulle modalità di svolgimento del lavoro dei mandatari.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019