Inabilità temporanea totale al lavoro
L'inabilità temporanea totale al lavoro si verifica quando si perde per un lasso di tempo determinato, quindi temporaneamente, la possibilità di svolgere le ordinarie mansioni che il proprio lavoro richiede. Questa condizione interessa l'ambito assicurativo sotto due profili:
- per la stima del risarcimento del danno nel caso in cui l'inabilità sia conseguenza di un sinistro;
- come garanzia assicurativa complementare alla stipulazione di un mutuo.
Nel primo caso sono ricompresi tutti coloro che hanno subito un grave infortunio a seguito di un incidente o di altro tipo di sinistro. Durante il periodo di convalescenza, poiché non è possibile svolgere la normale attività lavorativa, le assicurazioni erogano un risarcimento del danno secondo un calcolo ben preciso. La legge italiana prevede infatti che il valore di un giorno lavorativo perso causa di inabilità totale sia di circa 46 euro. Per calcolare la diaria, ossia il valore del risarcimento, basta dunque moltiplicare i giorni di inabilità per 46 euro. L'inabilità totale deve comunque essere certificata da un medico competente tramite certificato scritto.
L'inabilità temporanea totale al lavoro è anche una garanzia proposta nelle coperture assicurative stipulate a salvaguardia di un mutuo. Questa interviene nei casi di inabilità temporanea conseguenti ad infortuni o malattie gravi, a patto che queste condizioni non possano ricondursi a cause antecedenti e note prima della sottoscrizione della polizza.
Fra le clausole di esclusione applicate dalle assicurazioni compaiono anche le malattie e gli infortuni:
- provocati in modo volontario dal contraente;
- conseguenti all'assunzione di droghe e alcol;
- avvenuti in seguito a prestazioni sportive;
- conseguenti ad interventi chirurgici estetici, quindi non necessari.
Grazie a questa copertura l'assicurato riceve una cospicua assistenza economica per poter fronteggiare il pagamento delle rate del mutuo. Infatti sarà l'assicurazione a pagare sia le rate sia la parte di quota relativa agli interessi per il periodo di inabilità. Il pagamento proposto prevede però delle limitazioni tra cui una franchigia, un periodo di carenza ed un massimale di spesa. Tale copertura può garantire esclusivamente la protezione di un mutuo e non di un finanziamento.
Ultimo aggiornamento novembre 2019